1.1 - Classificazione Delle Bevande Alcoliche
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A livello mondiale, in virtù del lavoro svolto dal WCO - World Custom Organization, a partire dal 1° gennaio 1988, circa 200 Paesi utilizzano un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato “sistema armonizzato” (SA, in inglese: HS Codes – Harmonized System Codes). Tale sistema oggi rappresenta circa il 98% delle merci oggetto di scambio internazionale.
Esso consiste in una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice numerico (codificazione) e da una relativa descrizione (designazione), nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali.
Esso è strutturato in 21 sezioni (merceologiche); ogni sezione si articola in capitoli (a due cifre), a loro volta suddivisi in voci (a quattro cifre), sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre (circa 5.000 posizioni).
Le 21 sezioni sono, complessivamente, suddivise in 99 capitoli (di cui, i primi 97, a contenuto definito e gli ultimi due a disposizione dei singoli Paesi).
Il Sistema Armonizzato viene periodicamente (ogni 5 anni) aggiornato dal WCO.
La versione attuale del SA è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. La prossima edizione entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2027.
A livello Ue, le 6 cifre del sistema armonizzato sono state integrate con altre suddivisioni (giungendo sino a codici di 10 cifre):
- sia al fine di attribuire aliquote daziarie ai prodotti considerati;
- sia per disporre delle informazioni necessarie alle statistiche del commercio con l’estero.
In funzione di tali ulteriori suddivisioni, si parla di:
Nomenclatura combinata di Bruxelles - NC: la quale si compone di circa 10.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6 rappresentano i codici SA e le restanti 2 le sottovoci NC). Serve per la predisposizione:
delle dichiarazioni di esportazione; e dei modelli Intrastat (sia per le cessioni intracomunitarie di beni che per gli acquisti intracomunitari di beni);
- Tariffa integrata comunitaria (TARIC): la quale si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre; integrate a loro volta - in alcuni casi - da ulteriori 4 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice addizionale (o “CADD”), che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione.
A livello comunitario la NC e la TARIC vengono aggiornate tutti gli anni.
Nel sito dell'Agenzia delle Dogane è riportata la Tariffa doganale d’uso integrata, la quale contiene, oltre a quelle sopra indicate, ulteriori informazioni utili per gli operatori: https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/.
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Ai fini doganali, nella banca dati AIDA - Tariffa doganale d'uso integrata, le bevande alcoliche sono contemplate nel Capitolo 22 - Bevande, Liquidi alcolici ed aceti, articolato in voci a 4 cifre dal 2203 al 2209, così ripartibili:
- Bevande non alcoliche: voci 2201 e 2202;
- Bevande alcoliche: voci da 2203 a 2208;
- Aceti commestibili e loro succedanei: voce 2209.
Seguono ulteriori livelli di dettaglio sino alla decima cifra.
Nel seguito ci si limita a riportare il livello di dettaglio sino alla sesta cifra del Sistema Armonizzato (SA):
| Voce | Descrizione |
| 22 | BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI |
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve. |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 (NOTA1). |
| 2203 | Birra di malto. Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre. |
| 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009. Suddivisione a 6 cifre SA:
|
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche. Suddivisione a 6 cifre SA:
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 17 ottobre 1995, cause riunite C-59/94 E C-64/94, nell’ambito di tale voce rientra anche la bevanda denominata "sangría" costituita per oltre il 50% da vino di uve fresche, con acqua, zucchero ed estratti di frutta. |
| 2206 | Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' compresi altrove. Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre. |
| 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo. Suddivisione a 6 cifre SA:
|
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione. Suddivisione a 6 cifre SA:
|
| 2209 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico. Suddivisione a 6 cifre SA: come voca a 4 cifre. |
| NOTA | |
| 2009 | Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunte di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti. In questa voce può altresì rientrare il “vino dealcolato”, articolo 33-ter del D.Lgs. n. 504/1995 e Decreto prot. n. 672816 del 20 dicembre 2024 e n. 213946 del 14 maggio 2025 del MASAF - Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
Il decreto citato distingue tra:
- alcole etilico (articolo 32);
- birra (articolo 34);
- vino (articolo 36);
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38);
- prodotti alcolici intermedi (articolo 39).
In particolare:
Alcole etilico (articolo 32)
Per alcole etilico si intendono:
- tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
- i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
- le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
Rientrano in tale ambito prodotti di fonte vitivinicola, quali, ad esempio:
- l’alcol etilico “tutto grado”;
- le acquaviti in genere, di frutta italiana, di vino italiano ("brandy italiano") e di vinaccia (grappa);
- alcune tipologie di brandy (ad esempio: il cognac, l'armagnac).
Rientrano in tale ambito anche prodotti di fonte non vitivinicola, quali, ad esempio:
- il ruhm (distillato di canna da zucchero);
- il whisky (distillato di cereali);
- il gin (distillato di cereali);
- il kirsch (distillato di ciliegie nere);
- lo slivovitz (distillato di prugne);
- il calvados (distillato di sidro).
Birra (articolo 34)
Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.
Vino (articolo 36)
Si intendono per:
- "vino tranquillo" o fermo ("still wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:
- un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
- un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% ma non superiore al 18% in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
- "vino spumante" ("sparkling wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
- sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
- hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
Rientra nell’ambito del vino tranquillo (vino fermo) anche il vino frizzante il quale viene ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.
Nella Tabella delle codifiche per i prodotti alcolici (TA20) riguardo ai vini frizzanti viene indicato lo stesso codice CPA - Categoria Prodotti Accise dei vini tranquilli codice W200, anziché quello dei vini spumanti W300.
Rientrano in tale ambito anche i vini passiti e i vini muffati (come il vino ungherese Tokaij e il vino tedesco Riesling).
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38)
Si intendono per:
- "altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’articolo 34, che abbiano:
- un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 10% in volume;
- un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
- "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all’articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
- essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
- avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 13% in volume;
- avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
Rientrano in tale ambito prodotti, quali, ad esempio:
- i vinelli;
- il sidro (succo di mela fermentato).
Prodotti alcolici intermedi (articolo 39)
Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume ma non al 22% in volume.Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 38, è considerato "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui alla lettera b) dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.
Rientrano in tale ambito alcune tipologie di "vini speciali":
- vini liquorosi (ad esempio: Marsala, Caluso passito liquoroso, Madeira, Porto, Sherry o Jerez o Xeres);
- "mistelle": vini dolci prodotti senza fermentazione, aggiungendo, al mosto, acquavite di vino o alcol in quantità tale da raggiungere una gradazione alcolica effettiva tra 16 gradi e 22 gradi;
- vini aromatizzati (ad esempio: vermouth e Barolo chinato).
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Tag » Codice Delle Merci Nc
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