Fondo Di Solidarietà Bilaterale Per Le Attività Professionali - News

Con Circolare 26 maggio 2021, n. 77, l’INPS fornisce informazioni circa la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, gli adempimenti procedurali e le modalità di composizione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

I chiarimenti INPS

Nella Circolare in oggetto l’INPS premette che il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.M. n. 104125 del 2019, non è del tutto operativo causa la mancata nomina del Comitato amministratore. La completa operatività del Fondo sarà resa nota attraverso apposita Circolare.

Il Fondo è finalizzato a garantire ai dipendenti di datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali (individuati dai codici ATECO di cui all’allegato 2 alla Circolare), che occupano mediamente più di 3 dipendenti, una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di CIG e CIGS di cui agli artt. 11 e 21 del D.Lgs. 148/2015. Sono compresi nell’ambito soggettivo gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, mentre rimangono esclusi i dirigenti.

Circa le prestazioni (le cui istruzioni operative sono rinviate a una successiva Circolare), l’INPS specifica che, per i soggetti aderenti, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario nei confronti dei lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro o alla sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nella misura e alle condizioni previste dall’art. 7 del D.M. n. 104125/2019.

Il Fondo viene finanziato mediante il versamento di due tipologie di contributo:

- ordinario (dovuto mensilmente al Fondo);

- addizionale (dovuto in caso di erogazione della prestazione).

Il contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (esclusi i dirigenti), è pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti e sino a 15 dipendenti, ovvero allo 0,65% per quelli che occupano più di 15 dipendenti. Per gli apprendisti, il contributo è dovuto solo per chi ha un contratto di apprendistato professionalizzante.

La contribuzione ordinaria è ripartita tra datore di lavoro, per due terzi, e lavoratore, per un terzo.

Il contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga relativo a marzo 2020 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.M. n. 104125/2019) dai datori di lavoro in questione che, pertanto, non sono più soggetti al versamento del contributo al FIS.

Invece, il contributo addizionale è versato in caso di erogazione dell’assegno ordinario ed è calcolato, nella misura del 4%, sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione, contributo che è a esclusivo carico del datore di lavoro.

Alle posizioni contributive dei datori di lavoro tenuti all’iscrizione al Fondo verrà assegnato il codice di autorizzazione “0S” e, contestualmente, verrà eliminato il codice “0J”.

L’INPS attribuisce poi il codice di autorizzazione “6G” (ovvero “2C”) ai datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di 3 dipendenti (ovvero più di 15 dipendenti) computando i lavoratori denunciati su più matricole (in questo caso, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione all’INPS al fine di consentire l’attribuzione del corretto codice di autorizzazione).

Riguardo ai flussi UniEmens, l’Istituto precisa che a partire dal mese di maggio 2021 la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e gli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante).

Per la contribuzione dovuta per il periodo compreso tra marzo 2020 e aprile 2021, le aziende interessate dovranno valorizzare, nell’elemento “CausaleADebito”, il codice di nuova istituzione “M179” (ovvero “M189” per le aziende con più di 15 dipendenti). La regolarizzazione dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.

Da ultimo, dopo aver ottenuto il codice “0S”, i datori di lavoro che abbiano versato il contributo ordinario al FIS nel suddetto periodo potranno recuperare il contributo indicando l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio “L220”, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare.

Tag » Codice Di Autorizzazione 0j