FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE | · Legge 92/2012 (Legge Fornero) · Legge 147/2013 (Legge di stabilità) · Decreto Interministeriale 79141/2014 · INPS circolare 99/2014 · INPS circolare 100/2014 · INPS messaggio 6897/2014 · INPS messaggio 8673/2014 · Ministero del Lavoro interpello 5/2015 · INPS circolare 79/2015 · INPS circolare 122/2015 · Decreto Legislativo 148/2015 · INPS circolare 178/2015 · INPS circolare 197/2015 · INPS circolare 201/2015 · INPS circolare 203/2015 · INPS messaggio 7637/2015 · Ministero del Lavoro circolare 32/2015 · INPGI circolare 9/2015 · Direzione Generale Ammortizzatori Sociali – nota del 18 gennaio 2016 · INPS messaggio 306/2016 · INPS messaggio 548/2016 · INPS circolare 30/2016 · Ministero del Lavoro – Decreto Interministeriale n.94343 del 3 febbraio 2016 · INPS messaggio 981/2016 · INPS circolare 79/2016 · INPS messaggio 1985/2016 · INPS messaggio 1986/2016 · INPS circolare 176/2016 · INPS messaggio 1133/2017 · INPS circolare 130/2017 (domande accesso alle prestazioni) · INPS messaggio 3617/2017 (domande accesso alle prestazioni) · INPS circolare 170/2017 (criteri d’esame delle domande d’accesso) · INPS messaggio 378/2018 (precisazioni modalità pagamento) · INPS messaggio 1403/2018 (precisazioni disciplina e utilizzo ticket) | | Premessa | | La norma nasce dall’articolo 3 della Legge Fornero, il quale prevede per i CCNL collocati in settori non coperti dalla normativa d’integrazione salariale, l’obbligo di costituire F.di di Solidarietà, atti a garantire sostegno al reddito ai lavoratori, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste di regola per la CIGO e CIGS. L’ultimatum della legge 92 era scaduto il 31 ottobre 2013, in tale data i CCNL (salvo pochi comparti) non hanno provveduto alla costituzione dei F.di in questione e quindi è dovuta intervenire la Legge di Stabilità 2013 abrogando il termine del 31 ottobre 2013 e di fatto alimentando il comma 19 (articolo 3 legge 92) ovvero il F.do di Solidarietà Residuale. Il F.do di Solidarietà Residuale (gestito dall’INPS) è disciplinato dal comma 19 dell’art.3 (Legge 92), fino al 2015 erano coinvolte le aziende con più di 15 dipendenti non coperte dalla normativa in termini d’integrazione salariale. Per lo stesso fine, il DLgs n.148/2015 e precisamente il comma 2 dell’art.29, ha di fatto ampliato la platea delle aziente interessate, riducendo la media occupazionale per la quale è dovuta la contribuzione al Fondo. A partire dal 2016 dovranno partecipare alla contribuzione del Fondo anche le aziende con più di 5 dipendenti. Nel paragrafo “Aziende Interessate” sono indicate le modalità per l’individuazione dei Vs Eroganti soggetti al Fondo. Per l’alimentazione del fondo è previsto un contributo mensile (di cui un terzo a carico lavoratore) da versarsi unitamente ai contributi ordinari dovuti all’INPS. Il DLgs n.148 (Art.29 comma 1) ha modificato la denominazione del Fondo, da Fondo di Solidarietà Residuale a Fondo di Integrazione Salariale (cd FIS). Il cambio di denominazione non varia la ratio della norma ovvero garantire sostegno economico ai lavoratori non coperti in materia di integrazione salariale. Detto ciò, il FIS (sempre gestito dall’INPS) è rivolto obbligatoriamente alle aziende prive di ammortizzatori sociali in costatnza di rapporto. Ciò significa che le aziende sono coinvolte nel Fondo di Integrazione Salariale (DLgs 148/2015 Art.28 e 29) allorquando non versano la contribuzione CIGO o CIGS oppure non hanno un Fondo di Solidarietà Bilaterale (DLgs 148/2015 Art.26) (1) o infine non hanno un Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo disciplinato dal CCNL (DLgs 148/2015 Art.27) (2). (1) I settori che hanno istituito presso l’INPS, il proprio Fondo di Solidarietà Bilaterale, sono indicati nelle circolari INPS n.122/2015 (pagina 3) e n.176/2016 (pagina 5). (2) Il CCNL Artigiani con “Accordo 10 dicembre 2015” ha previsto a partire dal 2016 il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA). Dal 2016 cambia anche la contribuzione, due diverse aliquote (ved. “Contribuzione”) secondo le dimensioni aziendali. | | Novità dal 2018 | | Le somme saranno anticipate dal datore di lavoro per tutte le domande presentate all’istituto dal 1 gennaio 2018. Le modalità di erogazione e relativi conguagli in Uniemens sono contenute nella circolare 170/2017. | | Precisazioni 2017 | | L’INPS ritiene che il contributo è sempre dovuto in misura piena anche in presenza di agevolazioni contributive (ved. aggiornamento Ditta Base Ver.17.111). A partire dall’elaborazione di novembre 2017, la contribuzione sarà considerata piena anche in presenza di agevolazioni contributive (Es. Sostituzione Maternità 50%). | | Novità dal 2016 | | Per il conguaglo 2016 (periodo gennaio-settembre), sulla base di quanto prevede la circolare INPS 176/2016, vedere istruzioni contenute negli aggiornamenti Ditta Base Ver.16.101 e 16.102. In breve sono riassunte le novità a partire dall’01/01/2016, confermate dal Decreto del 6 febbario 2016. · Cambio denominazione Fondo – Da Fondo di Solidarietà Residuale a Fondo di Integrazione Salariale · Aumento delle aziende interessate – L’obbligo contributivo scatta per le aziende con media occupazionale superiore a 5 (prima era più di 15) · Rispetto al passato l’ambito di applicazione del fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa · Apprendisti – Rientrano nella media occupazionale (prima erano esclusi) (**) · Aliquote contributive (*) (***) – Da più di 5 a 15 lavoratori 0,45% - Più di 15 lavoratori 0,65% (fino al 2015 0,50%) · Contributo Addizionale – 4% della retribuzione persa (*) Di cui un terzo a carico lavoratore (**) Ribadito dal messaggio 548/2016 – Nel medesimo sono indicate le modalità Uniemens per il versamento della contribuzione afferita a Gennaio 2016, utili per coloro che non hanno tenuto conto degli apprendisti per il semestre luglio-dicembre 2015. AlaPagPlus ha provveduto in tempo utile (Chiusura Mensile di Dicembre 2015) alle modifiche sw, al fine di tenere conto nel semestre suindicato degli apprendisti nella media occupazione e per tale motivo non è previsto in Ditta Base il conguaglio automatico. L’INPS con messaggio n.1986 comunica che dal 04/05/2016 è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà. | | Aziende Interessate | | Il Decreto Interministeriale n.79141 del 7 febbraio 2014 ha affidato all’INPS il compito d’individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo. Bene ha fatto l’istituto ad assegnare d’ufficio il Codice Autorizzazione “0J” alle aziende potenzialmente interessate alla contribuzione. Il termine potenzialmente significa che non è implicito il versamento del contributo. Il versamento del contributo è dovuto dalle aziende che nel semestre precedente hanno avuto alle dipendenze una media superiore ai quindici dipendenti. A livello operativo dovete individuare nel Vs parco aziende, quali possono essere interessate al contributo e contestualmente, per mezzo del Cassetto Previdenziale, verificare per le medesime se l’INPS ha attribuito il codice “0J”. Ovviamente eviterete la verifica per le aziende già coperte da CIG (esempio industria e edili) e quelle ove il CCNL ha avviato un proprio fondo (Esempio dal 2016 il CCNL Artigiani). A proposito del settore Artigiani, per previsione dell’INPS (punto 2 della circolare INPS n.79/2015), è stato escluso da FIS fin a partire dal 2014. Sempre con riferimento alla circolare n.79/2015, occorre particolare attenzione se avete Imprese esercenti attività di trasporto ed in tal caso si consiglia di visionare il punto 4.2 della citata circolare. L’INPS con il messaggio n.8673 del 12/11/2014 ha fornito precisazioni e sottolineato alcune situazioni da tenere conto, tra cui segnaliamo: · Aggiornamento dell’allegato “Tabella Fondo di solidarietà residuale”, ove sono stati rimodulati e rivisti alcuni CSC ovvero precisazioni per alcuni specifici settori di attività. · Le imprese classificate nel settore commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità. · Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” o “6G” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”. A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente i codici “0J” e “6G” (aziende con >5 <=15 lavoratori) o “2C” (aziende con >15 lavoratori). · La conferma che nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. · Le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014 devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01. · Le aziende che si vedranno attribuito il codice “0J” soltanto nel corso del mese di novembre 2014, vengono dettate le seguenti istruzioni: a. Gli adempimenti informativi afferenti al contributo di competenza ottobre 2014 saranno effettuati, attraverso la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, con l’utilizzo del codice “M131” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Pertanto, con il flusso Uniemens di novembre 2014 saranno rese note le informazioni (retribuzione imponibile e contributo al fondo residuale) relative al complessivo periodo gennaio-ottobre 2014. Con riferimento agli emolumenti afferenti alle competenze a decorrere da novembre 2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell’aliquota complessiva che, anche per le aziende di cui si tratta, comprenderà il contributo al Fondo di solidarietà residuale. b. Il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre 2014 sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo gennaio/settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. A partire dalla contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà residuale relativa a novembre 2014 valgono le regole ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardo adempimento degli obblighi contributivi. L’istituto con la circolare n.79/2015 ha fornito ulteriori precisazioni in merito ad alcune tipologie d’imprese, in particolare segnaliamo il settore Artigiano e Trasporti. Nella circolare n.79 sono dettate anche le istruzioni per il recupero dei contributi indebitamente versati. La circolare n.176/2016 e precisamente nel punto 2, l’istituto riassume il quadro normativo delle aziende interessate all’applicazione del FIS. In definiva, quali sono le aziende e quindi i settori da prendere in considerazione? · Aziende Commerciali fino a 50 dipendenti · Commercianti · Professioni liberali · Esercizi pubblici · Proprietà di fabbricati INPGI: Nel settore giornalistico non sono stati istituiti i Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno del reddito per il personale giornalistico, pertanto i giornalisti dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, devono essere assicurati al FIS costituito presso l’INPS (INPGI circolare n.9/2015). L’Istituto ricorda che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ai sensi della Legge n. 416/81, le sole · aziende editoriali, editrici di giornali quotidiani e/o periodici · le agenzie di stampa a carattere nazionale. | | Contribuzione | | Contribuzione dal 01/01/2014 al 31/12/2015: Aziente con più di 15 dipendenti – 0,50% (di cui 0,17% a carico lavoratore) Contribuzione dal 01/01/2016 (DLgs 178/2015 Art.29 C.8): · Aziente con più di 15 dipendenti – 0,65% (di cui 0,22% a carico lavoratore) · Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti – 0,45% (di cui 0,15% a carico lavoratore) Lavoratori esclusi dal contributo: · Apprendisti di tipo A e C · Dirigenti · Assunzioni agevolate per le quali è previsto il contributo a carico azienda pari a quello degli apprendisti (Es. Mobilità) (*) · Lavoratori Svantaggiati – cooperative tipo b) (**) · Lavoratori a domicilio (*) In attesa di una conferma da parte dell’istituto, si ritiene corretto (confermato anche dai relatori nei vari convegni) ragionare con riferimento al contributo ASPI, dove il medesimo è stato escluso (circolare INPS n.137/2012) per tali lavoratori. (**) Il Ministero del Lavoro ha affermato con l’interpello n.572015 che le cooperative sociali di tipo b) non devono effettuare il versamento del contributo in relazione alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, fermo restando il diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale. Stessa affermazione da parte dell’INPS con la circolare 79/2015 Anche per le assunzioni agevolate con sgravi in percentuali, si ritiene corretto applicare la consueta riduzione così come avviene per gli altri contributi. Anno 2014: I contributi per il periodo gennaio/settembre 2014 sono stati versati entro il 16 dicembre 2014. | | Contribuzione Addizionale | | L’aliquota di contribuzione addizionale, interamente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è fissata nel 4% della retribuzione persa. | | Calcolo Forza Aziendale | | Al Fondo partecipano solo le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La media occupazionale deve essere calcolata sul semestre precedente. Essendo la media occupazionale parametrata sull’arco temporale dei sei mesi precedenti, può succedere una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel senso che; l’obbligo contributivo sorge nel periodo di paga successivo al semestre ove la media occupazionale risulta essere più di 5 dipendenti e parimenti non vi è obbligo contributivo quando nel periodo di paga successivo al semestre la media occupazionale risulti essere fino a 5 dipendenti. Nota: Sulla media occupazionale non trova applicazione il consueto arrotondamento per difetto, per cui la media occupazionale dei 5 è valore assoluto. Attenzione: Dal 2016, per previsione del Comma 2 dell’Art.29 del DLgs 178/2015, gli apprendisti vanno computati nella media occupazionale (prima erano esclusi). E proprio a causa della possibile fluttuazione che abbiamo pensato di programmare un calcolo automatico della media occupazionale affinché l’operatore non sia costretto tutti i mesi alla verifica dell’obbligo contributivo. Nel rispetto del consueto spirito della massima flessibilità della nostra procedura diamo comunque la possibilità di decisione in merito. Attenzione: La normativa prevede nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. Ciò sta a significare che se un azienda ha un doppio inquadramento previdenziale, di uno come Terziario e l’altro come Industria, la media occupazionale è da calcolarsi solo sui lavoratori inquadrati nel settore del Terziario. Per far fronte a questa problematica stiamo approntando una modifica, ove sarà sufficiente inibire la/e Matricola/e INPS attraverso un flag preposto. In attesa della modifica software è necessario intervenire sui singoli lavoratori da escludere utilizzando DP(116)=N. Il calcolo automatico avviene in fase di chiusura mensile. Prima di illustrare le modalità operative per l’attivazione del calcolo automatico e i criteri utilizzati dal programma per il calcolo della media occupazionale, ci sembra utile commentare come ragiona l’istituto sulla media occupazionale, perché vi sono delle discordanze che causano problemucci di regolarità contributiva. L’istituto utilizza l’elemento <ForzaAziendale> per il calcolo della media occupazionale, peccato che tale elemento, volendo rispettare i dettami imposti dal documento tecnico dell’Uniemens, non sia veritiero per tale calcolo. L’istituto con messaggio n.1092 del 3 marzo 2017 ha precisato che sono da escludere i lavoratori autonomi Ex Enpals. Sempre il messaggio n.1092 stabilisce che i lavoratori intermittenti siano computati nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Ad esempio, per la determinazione della forza aziendale da esporre nel modello Uniemens avente come periodo di competenza gennaio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre luglio 2016 – dicembre 2016; per l’Uniemens avente come periodo di competenza febbraio 2017, bisogna valutare l'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco del semestre agosto 2016 – gennaio 2017. A partire dall’elaborazione di maggio 2017 sarà tenuto conto del nuovo criterio suddetto. Riteniamo che qualsiasi organo giudicante consideri la forza aziendale sulla base dell’effettiva prestazione lavorativa e non sul numero dei lavoratori partecipanti all’attività d’impresa, a titolo d’esempio nel caso di un lavoratore cessato il 15 aprile e un altro assunto dal 16 aprile, la forza aziendale (nel mese di competenza) è uguale a “1” e non “2” come vuole considerare l’istituto. Tale effetto, è ancora più evidente nel mondo dello spettacolo, dove i cd Saltuari prestano la loro attività per pochi giorni al mese e non possono essere considerati PT e tantomeno Intermittenti. Ricalcolo Forza Aziendale: Come sempre, sensibili alla volontà dell’utente, il calcolo della forza aziendale proporzionato all’effettiva prestazione non avviene automaticamente senza l’attivazione del seguente campo della Tabella Servizio: · TS(25.07) = 1 – Ricalcola forza aziendale L’attivazione del campo di cui sopra, opera per il momento solo per i lavoratori saltuari Ex Enpals, sarà ns cura allargare il calcolo anche per gli altri lavoratori assunti/cessati nel mese allorquando l’istituto, anche per tramite circolare o messaggio, darà una chiara direttiva in merito. Calcolo automatico computo lavoratori: Il calcolo automatico segue le linee guida indicate dall’INPS, anche se per alcuni casi particolari siamo in attesa (sperem) di ulteriori precisazioni da parte dell’istituto. Come sopra già citato, l’istituto utilizza l’elemento <ForzaAziendale> per determinale la media, anziché applicare i criteri delle linee guida e questo pone non pochi problemi. In ogni caso visto che dobbiamo comunque operare, abbiamo deciso di risolvere i casi particolari tenendo conto della logica (es. lavoratori a TD di breve durata) peraltro già validata in altre situazioni come per esempio nel 2007 in occasione della determinazione della media occupazionale (50 lavoratori) per il conferimento del TFR mensile presso il F.do di tesoreria INPS. Per il calcolo automatico i campi di riferimento sono sostanzialmente quelli utilizzati per l’Uniemens con l’aggiunta del DP(116) e del DP(2420). Il DP(116)=”N”, serve per escludere automaticamente dal computo il lavoratore, per esempio lavoratore assente per maternità per il quale è stato assunto in sua sostituzione un lavoratore a termine (si conta il lavoratore sostituto e non quello sostituito). Il DP(2420) serve per forzare il valore del singolo lavoratore, da utilizzarsi per esempio nei casi di trasformazione da Full Time a Part Time e viceversa (ved. capitolo “Trasformazioni Rapporto”). Nel computo il programma tiene conto delle seguenti situazioni particolari: · Lavoratori Part-Time e Intermittenti – Ore retribuite rapportate al tempo pieno – RV(1050)/AM(17) · Lavoratori sia a TI che TD assunti/cessati nel mese – Giorni retribuiti diviso 26 – DP(1418)/26 · Lavoratore trasformato da FT a PT e viceversa – Forza dato occupazionale lavoratore FT- DP(2420) Dal computo sono esclusi i seguenti lavoratori: · Apprendista – DP(160)=”5” fino al 31/12/2015 (1) (4) · Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale – DP(160)=”B” (1) · Lavoratore iscritto all’INPGI – DP(160)=”P” (1) · Lavoratore autonomo dello spettacolo – DP(160)=”S” (1) · Lavoratore in esodo – DP(160)=”T” (1) · Lavoratore autonomo sportivo professionista – DP(160)=”U” (1) · Lavoratore in esodo domanda presentata dal 01/05/2015– DP(160)=”V” (1) · Lavoratore no contribuzione INPS – DP(160)=”Z” (1) · Lavoratore con contratto di reinserimento – DP(1023)=84/85 (1) · Esclusione forzata (esempio lavoratori assenti e sostituiti) – DP(116)=”N” (2) · Lavoratore Ripreso – DP(128)=”R” (3) | | (1) Dato gestito automaticamente. (2) Il dato deve essere inserito manualmente al verificarsi della situazione avendo cura di cancellare l’informazione alla ripresa dell’attività lavorativa. (3) Trattasi di lavoratori cessati nel/i mese/i precedente/i e pertanto da non computare nell’organico. (4) A partire dalla versione 3.08.00 della versione di AlaPagPlus (22/01/2016) gli apprendisti sono inclusi nella media (DLgs 148/2015 Art.29 comma 2). Quindi sono inclusi nella media a partire dal semestre luglio/dicembre 2015. | | Attivazione Contributo Ordinario | L’attivazione o disattivazione del contributo all’interno di una singola azienda può essere fatta manualmente oppure automaticamente attraverso l’apposita funzione. In entrambi i casi occorre intervenire in “Eroganti/Dati Anagrafici/INPS” e precisamente nella sezione “Soggetto a fondo di integrazione salariale” riservata allo scopo, di cui illustriamo un estratto della relativa videata: In caso di nuova azienda e comunque in occasione della prima applicazione (ottobre 2014), di default la scelta è posizionata su “No”. La scelta “No” deve rimanere tale per tutte le aziende comunque escluse dal contributo a prescindere della media occupazionale come per esempio le imprese edili sia industriali che artigiane. La scelta “Sì >5” o “Sì >15” è da utilizzarsi ogni qual volta si presenti una azienda, di cui si ha la certezza di dover versare il contributo, certezza che non può essere demandata al calcolo automatico in quanto l’azienda nel suo complesso viene elaborata da più soggetti (consulenti) o più semplicemente quando non si hanno in linea i 6 mesi precedenti (acquisizione di nuova azienda da elaborare). Sicuramente l’attivazione del calcolo automatico è la scelta obbligata per tutte quelle aziende, rientranti nel campo di applicazione del contributo (CA “0J”), che per loro natura hanno una fluttuazione mensile notevole della forza aziendale. In ogni caso, si consiglia di attivare il calcolo automatico per tutte le aziende con CA “0J”, così facendo non ci si deve preoccupare della media occupazionale presente e futura soprattutto qualora l’azienda dovesse incrementare notevolmente la propria media occupazionale. Il calcolo automatico sarà eseguito senza l’ausilio dell’operatore in fase di Chiusura Mensile (a partire dalla chiusura di ottobre 2014). Attenzione: Per il solo mese di gennaio 2016 (quindi semestre luglio/dicembre 2015) è necessario cliccare sul pulsante “Calcola” per le aziende che occupano apprendisti affinché la procedura provveda alla determinazione della media occupazionale del semestre precedente computando anche quest’ultimi. L’operazione di cui sopra non necessita allorquando la Chiusura Mensile del mese di Dicembre 2015 sia stata effettuata con una Versione di AlaPagPlus 3.08.00 o superiore. L’utilizzo del pulsante “Calcola” implica che sia compilata la Tabella Ausiliaria Mese affinché la funzione possa capire di quale semestre precedente si tratta, se così non fosse l’assenza o incongruenza (mensilità supplementare) della data nel campo AM(2) “Mese di elaborazione” sarà segnalata con opportuno messaggio. Nella casella alla sinistra del pulsante “Calcola”, sarà visualizzata la media occupazionale rilevata. La media occupazionale visualizzata tiene conto di due decimali, tenendo presente che ai fini dell’applicazione del contributo, secondo l’istituto, non si applica alcun arrotondamento e quindi in presenza di una media occupazionale superiore a 5,00 il contributo sarà calcolato (Elaborazione Mensile), ovviamente sulla base dell’aliquota prevista per media occupazionale da più 5 fino a 15 o dell’aliquota prevista da più di 15. Nota: Come si evince dalla figura di cui sopra, la funzione “Calcolo automatico…”, può all’occorrenza essere utilizzata per determinare la media occupazionale su un intervallo differente dai 6 mesi precedenti, in tal caso impostare il numero di mesi desiderato, avendo cura poi di ristabilire le condizioni iniziali. Infatti dobbiamo sempre considerare che qualora nella casella sia presente una media occupazionale superiore a 5,00 il contributo sarà applicato alla prima elaborazione utile. | | Contributo Ordinario | | Il contributo ordinario è gestito automaticamente dal Sistema di Calcolo e quindi non sono previste interventi da parte dell’operatore. Il contributo a carico dipendente e a carico azienda sono riportati in busta paga con voci separate. Il contributo a carico azienda è un di cui della voce 8600 “INPS c/ditta”. Lavoratori esclusi automaticamente dal contributo: · Dirigenti – DP(133)=”1” · Lavoratori assunti dalle liste di mobilità – DP(139)=”MOBI” · Lavoratori assunti da aziende in CIGS – DP(139)=”CASI” · Lavoratori svantaggiati cooperative – DP(139)=”SVAN” · Lavoratori iscritti all’INPGI – DP(1169)=3 · Lavoratori ENPALS limitatamente alla posizione contributiva degli autonomi – DP(1026)=1 · Lavoratori parasubordinati · Lavoratore escluso forzatamente – DP(115)=”N” (1) Le voci del Sistema di Calcolo sono le seguenti: · 6250 – Contributo carico lavoratore · 8530 – Contributo carico azienda | | (1) Il DP(115) serve per forzare l’esonero contributivo del lavoratore, sia per la quota a proprio carico e sia per la quota a carico ditta. | | Recupero Contribuzione | | Per il recupero dei contributi è istituita apposita voce, la quale funge sia come competenza per la quota di restituzione al lavoratore (1/3) e sia per la quota a carico azienda (2/3) nonché per pilotare il codice ”L220” previsto nel flusso Uniemens. Inserire per ogni singolo lavoratore interessato, il contributo complessivo da recuperare con il seguente VM: · VM(5990) = Importo contributi complessivi da recuperare. | | Attivazione Contribuzione Addizionale | | Fissata nel 4% della retribuzione persa. Siamo in attesa di istruzioni INPS. | | Uniemens | | Il contributo ordinario mensile deve essere incluso nella normale contribuzione, mentre per gli arretrati (gennaio/settembre o ottobre 2014) è stato istituito il codice “M131” all’interno di <DenunciaAziendale>, <AtrePartiteADebito>, nell’elemento <AltreADebito>. Conguaglio 2016: Per il conguaglio gennaio/settembre 2016 (vedere Ditta Base Ver.16.101 e 16.102), è stato istituito il codice “M149” all’interno di <DenunciaAziendale>, <AtrePartiteADebito>, nell’elemento <AltreADebito>. Con la circolare n.79/2015 l’INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dei contributi da parte delle imprese che abbiano versato indebitamente. A tal fine è stato istitutito il codice “L220” avente il significato di “Recupero contributo mernsile 0,50% al Fondo di solidarietà residuale”, da valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AtrePartiteACredito>. | |