Inps - Assunzioni Agevolate
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| Febbraio 2026(acred952) | INCENTIVO ASSUNZIONI Z.E.S. MEZZOGIORNO È stata predisposta la gestione dell’incentivo contributivo previsto per le regioni che rientrano nelle zone economiche speciali per il Mezzogiorno, spettante in presenza delle condizioni indicate nella circolare Inps n. 10 del 03/02/2026. Precisiamo che la verifica delle condizioni che danno diritto all’incentivo rimane a carico dell’Utente. Qualora siano verificate le suddette condizioni, l’incentivo interessa le assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di soggetti che alla data di assunzione abbiamo computo 35 anni, e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Sono esclusi dall’incentivo lavoratori domestici, apprendisti e lavoratori a chiamata. L’incentivo deve essere applicato a partire dal mese di febbraio 2026, mentre gli arretrati (dal mese di assunzione fino al mese di gennaio 2026) devono essere recuperati entro il mese di aprile 2026. L’incentivo consiste in un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione del contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti). Come di consueto, restano escluse anche le eventuali misure compensative previste in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare (corrispondenti generalmente allo 0,20% e 0,28%). L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni: i dipendenti abilitati all’incentivo vengono perciò esclusi automaticamente dagli sgravi applicati in modo massivo (decontribuzione Sud, sgravio settore edile). Sui dipendenti per i quali spetta l’esonero, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando il seguente codice nel campo ‘Ulteriori Specifiche 1’ del servizio Dipendente – Inquadramento:
Il codice 106 deve essere attribuito effettuando una storicizzazione in data 1/02/2026. Qualora nel campo ‘Ulteriori specifiche 1’ sia presente il codice relativo all’esonero lavoratrici madri (080/081), tale codice va spostato nel campo ‘Ulteriori specifiche 2’ (ricordiamo che l’esonero lavoratrici madri riguarda i contributi a carico del dipendente, quindi non è incompatibile con gli esoneri relativi ai contributi a carico del datore di lavoro). Inoltre, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero (in quanto previsto sulla denuncia Uniemens), indicandolo nel campo ‘Protocollo domanda esonero’ sullo stesso servizio Dipendente – Inquadramento. Alla data di decadenza dell’esonero, occorre effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente, inserendo una decorrenza futura, se tale modalità risulta più agevole. È consigliabile inserire anche una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un’apposita tipologia definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero. Nel mese di decadenza dell’esonero occorre elaborare due buste paga (a meno che la decadenza non sia a fine mese), separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta. L’incentivo è applicabile fino al 100% dei contributi sgravabili, entro un limite massimo mensile di E. 650,00. Se necessario, è possibile indicare un diverso limite massimo mensile dell’esonero, nella misura prevista per il full-time, nel campo Importo Totale della voce 9BS. In alternativa, è possibile indicare un limite massimo mensile che tenga conto anche dell’eventuale percentuale di part-time, nel campo Importo Unitario della voce 9BS. In caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite mensile viene determinato moltiplicando il limite giornaliero (corrispondente al limite mensile diviso per 31) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza. Il valore dell’esonero effettivamente spettante è riportato nel campo Importo Totale della voce 9BU. Tale valore corrisponde ai contributi sgravabili a carico del datore di lavoro, limitato al valore massimo mensile. Il valore dei contributi sgravabili è riportato nel campo Importo Unitario della voce 9BU. Se necessario, è possibile “forzare” la percentuale dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9BU. Precisiamo che il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), viene considerato soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi). Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EZES’. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero, rilevandolo dal servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, se non risulta presente il numero di protocollo, il campo ‘Identificativo’ della causale verrà valorizzato con il valore ‘N’. A seguito del presente aggiornamento, è possibile attivare anche il recupero dell’esonero arretrato: precisiamo, tuttavia, che non è chiaro come debba essere restituita la decontribuzione Sud eventualmente usufruita nello stesso periodo. Nel caso in cui si sia usufruito della decontribuzione Sud (per gli stessi soggetti che danno diritto all’esonero), consigliamo perciò di attendere i necessari chiarimenti da parte dell’Inps, prima di procedere al recupero dell’esonero arretrato (come precisato più avanti, il recupero può essere effettuato entro il mese di aprile 2026). Per attivare il recupero automatico dell’esonero arretrato, occorre inserire la voce 9BV sulle Variazioni Mensili, in corrispondenza dei soli soggetti interessati, indicando nel campo Quantità della voce il valore convenzionale ‘1’. Il recupero dell’esonero arretrato può essere effettuato nei mesi di febbraio / marzo / aprile 2026. La voce 9BV può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Il calcolo dell’esonero arretrato viene effettuato in relazione al periodo dalla data di assunzione a tempo indeterminato, fino al mese di gennaio 2026 (come indicato nella circolare Inps sopra citata). Il valore complessivo dell’esonero arretrato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9BW. Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, sempre con la causale ‘EZES’, dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna ‘Importo base’ viene riportato l’imponibile Inps del mese di competenza (tale valore non deve essere indicato per l’esonero corrente). Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero, rilevandolo dal servizio Dipendente – Inquadramento. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, riportandolo sul tipo retribuzione ‘Y’, con i nuovi codici agevolazione ‘ZS’ (corrente) / ‘ZP’ (arretrati). Per recuperare l’esonero arretrato, la voce 9BV deve essere attivata nel mese di marzo 2026, altrimenti viene rilasciata una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’ e gli arretrati devono essere inseriti manualmente indicando il codice agevolazione ‘ZP’ (tipo retribuzione ‘Y’) sulla denuncia relativa al mese di marzo 2026. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, indicandolo nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, con il codice ‘66’. Per recuperare l’esonero arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ il codice ‘66’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’esonero arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione. |
| Febbraio 2026(acred952) | INCENTIVO AUTOIMPIEGO SETTORI STRATEGICI Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2025 Acred946, è stata rilasciata la gestione dell’esonero spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni, nei settori strategici ed alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 147 del 27/11/2025. Con l’elaborazione del mese di febbraio 2026 è possibile recuperare l’esonero relativo ai mesi pregressi. Per attivare il calcolo dell’esonero arretrato, occorre inserire la voce 9AV sulle Variazioni Mensili di febbraio, sui soli soggetti interessati, riportando nel campo Quantità della voce il valore convenzionale ‘1’ (la voce 9AV può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.2 ‘Incentivi’). Il calcolo dell’esonero arretrato interessa il periodo dalla data di assunzione a tempo indeterminato, fino al mese di gennaio 2026. Come indicato nella circolare Inps sopra citata, non è possibile includere, tra gli arretrati, i mesi successivi a gennaio 2026. Il valore dell’esonero arretrato viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9AW. Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nello stesso periodo. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EA34’, dettagliato per singolo mese di competenza. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero. Ricordiamo che il numero di protocollo va indicato nel campo ‘Protocollo domanda esonero’, sul servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento Acred946 sopra citato). |
| Dicembre 2025(acred946) | INCENTIVO AUTOIMPIEGO SETTORI STRATEGICI È stata predisposta la gestione dell’incentivo contributivo previsto in caso di autoimpiego nei settori strategici, spettante in presenza delle condizioni descritte nella circolare n. 147 del 27/11/2025. Precisiamo che la verifica delle condizioni che danno diritto all’incentivo rimane a carico dell’Utente. Qualora siano verificate le suddette condizioni, l’incentivo interessa le assunzioni a tempo indeterminato, di soggetti di età inferiore a 35 anni, avvenute tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. L’incentivo deve essere applicato a partire dal mese di dicembre 2025, mentre gli arretrati (dal mese di assunzione fino al mese di novembre 2025) devono essere recuperati entro il mese di febbraio 2026. Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’incentivo relativo al mese corrente, mentre il recupero dell’incentivo arretrato sarà rilasciato con un successivo aggiornamento, entro il mese di febbraio 2026. L’incentivo consiste in un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione del contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30% per la generalità dei dipendenti). Come di consueto, restano escluse anche le eventuali misure compensative previste in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare (corrispondenti generalmente allo 0,20% e 0,28%). L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni: i dipendenti abilitati all’incentivo vengono perciò esclusi automaticamente dagli sgravi applicati in modo massivo (decontribuzione Sud, sgravio settore edile). Per applicare l’incentivo, occorre inserire la voce 9AS sulle Voci Fisse dei singoli dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 3.1.2 ‘Incentivi Inps’: in tal modo viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce. L’incentivo spetta per 36 mesi: alla data di decadenza dell’incentivo, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Voci Fisse, eliminando la voce 9AS. Per ottenere la segnalazione della decadenza dell’incentivo, è possibile indicare una data di scadenza nella sezione ‘Scadenze Varie’ del servizio Dipendente – Altri Dati. In alternativa, è possibile indicare la data di scadenza sulla voce 9AS: così facendo, la voce viene automaticamente esclusa dal mese di decadenza dell’incentivo (o dal mese successivo se la scadenza risulta alla fine del mese). Nel mese di decadenza dell’incentivo occorre elaborare due buste paga (a meno che la decadenza non sia a fine mese), separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’incentivo, da quella finale in cui non spetta. L’incentivo è applicabile fino al 100% dei contributi sgravabili, entro un limite massimo mensile di E. 800,00. Se necessario, è possibile indicare un diverso limite massimo mensile dell’esonero, nella misura prevista per il full-time, nel campo Importo Totale della voce 9AS. In alternativa, è possibile indicare un limite massimo mensile che tenga conto anche dell’eventuale percentuale di part-time, nel campo Importo Unitario della voce 9AS. In caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite mensile viene determinato moltiplicando il limite giornaliero (corrispondente al limite mensile diviso per 31) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza. Il valore dell’esonero effettivamente spettante è riportato nel campo Importo Totale della voce 9AU. Tale valore corrisponde ai contributi sgravabili a carico del datore di lavoro, limitato al valore massimo mensile. Il valore dei contributi sgravabili è riportato nel campo Importo Unitario della voce 9AU. Precisiamo che il contributo recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr (0,50%), viene considerato soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi). Se necessario, è possibile “forzare” la percentuale dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9AU. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali, con la causale ‘EA34’. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero. Il numero di protocollo deve essere inserito sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel campo ‘Protocollo domanda esonero’, aggiunto nella sezione ‘Inquadramento Inps’. Precisiamo che, se non risulta compilato il numero di protocollo, il campo ‘Identificativo’ della causale verrà valorizzato con il valore ‘N’. |
| Giugno 2025(acred930) | ESONERO CONTRIBUTIVO “BONUS GIOVANI” L’Inps, con la circolare n. 90 del 12/05/2025, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo “Bonus Giovani”, spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. Le assunzioni / trasformazioni possono essere state effettuate nel periodo da settembre 2024 a dicembre 2025 nel caso dell’esonero previsto su tutto il territorio nazionale, oppure nel periodo da gennaio 2025 a dicembre 2025 (ma soltanto dopo aver presentato la domanda all’Inps) per l’esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno. I requisiti necessari per avere diritto all’esonero sono specificati dettagliatamente nella circolare sopracitata e devono essere verificati dall’Utente. Tra i requisiti, in alcuni casi (più avanti descritti) è richiesto un incremento della base occupazionale, e tale incremento deve essere mantenuto per l’intero anno successivo all’assunzione o trasformazione: a questo riguardo, nel presente aggiornamento è documentata una nuova stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare il mantenimento dell’incremento occupazionale previsto per alcune tipologie di esonero. Come specificato nella circolare e comunicato nell’aggiornamento di maggio 2025 Acred927, l’esonero relativo al mese corrente può essere applicato (per i rapporti già in essere) a partire dal mese di giugno 2025. Il recupero dell’eventuale esonero arretrato può essere effettuato nei mesi di giugno / luglio / agosto 2025, in relazione al periodo dalla data di assunzione / trasformazione fino al mese precedente all’esposizione dell’esonero corrente. Occorre sottolineare che per il maggiore incentivo spettante nelle aree del Mezzogiorno, nella circolare non è prevista la possibilità di recuperare gli arretrati (non è stata istituita la causale da riportare sulla denuncia “DM10 Virtuale”). A tale riguardo, l’Inps ha precisato, sul forum di Assosoftware, che per la suddetta tipologia di esonero non si dovrebbe avere necessità di recuperare gli arretrati, in quanto tale esonero spetta solo se l’assunzione o trasformazione è successiva alla data di presentazione della domanda. A nostro avviso, questa spiegazione non è del tutto soddisfacente, in quanto la domanda in questione poteva essere presentata a partire dal 16 maggio (come precisato al punto 9 della stessa circolare): dal momento che l’esonero corrente può essere applicato soltanto dalle denunce relative al mese di giugno, è possibile che si debba recuperare l’esonero relativo al mese di maggio, in caso di assunzione o trasformazione avvenuta nella seconda metà del mese (dopo la presentazione della domanda). In assenza di diverse indicazioni da parte dell’Inps, comunque, nel caso in questione non è possibile recuperare l’esonero relativo al mese di maggio. Sono escluse dall’esonero le seguenti categorie: dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni. In particolare, i dipendenti abilitati all’esonero vengono automaticamente esclusi dalla decontribuzione Sud e dallo sgravio previsto nel settore edile. Il valore dell’esonero corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite massimo di E. 500 mensili nel caso dell’esonero previsto su tutto il territorio nazionale, oppure entro il limite massimo di E. 650 mensili per sole le assunzioni / trasformazioni effettuate nelle zone del Mezzogiorno. Sui dipendenti per i quali spetta l’esonero, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
I codici sopra elencati possono essere attribuiti su decorrenze uguali o successive al 1° giugno 2025: nel caso di rapporti iniziati prima del mese di giugno, quindi, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/06/2025. Per entrambe le tipologie, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero, in quanto richiesto sulla denuncia Uniemens. Il numero di protocollo deve essere indicato sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel nuovo campo ‘Protocollo domanda esonero’, aggiunto nella sezione ‘Inquadramento Inps’. Nel caso in cui l’esonero riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia indicata nel campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. L’importo dell’esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun “conguaglio” annuale. Come già detto, il valore massimo mensile corrisponde ad E. 500 (codice ‘115’ nel campo Ulteriori Specifiche) oppure ad E. 650 (codice ‘115’ nel campo Ulteriori Specifiche). Nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (rispettivamente E. 16,12 oppure E. 20,96) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I suddetti valori devono essere proporzionati alla percentuale di part-time: a meno che non venga “forzato” il limite massimo mensile secondo le modalità di seguito descritte, il proporzionamento avviene automaticamente considerando la percentuale di part-time del mese. È possibile “forzare” il limite massimo mensile, considerando anche la percentuale di part-time: tale valore può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 9DX. Occorre sottolineare che il valore così indicato non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni di calendario nei mesi di assunzione e cessazione. Consigliamo di utilizzare tale “forzatura” nel caso in cui il regime di part-time fosse già presente alla data di assunzione o trasformazione, in modo da mantenere il limite massimo stabilito dall’Inps (che tiene già conto della percentuale di part-time) anche in caso di successivo passaggio all’orario full-time. Il valore massimo dell’esonero relativo al singolo mese è riportato sulla voce 9DY (campo Importo Unitario): tale limite è calcolato automaticamente sulla base dei giorni utili nei mesi di assunzione o cessazione. Sulla voce 9DY viene riportato anche il valore dei contributi soggetti all’esonero (campo Importo Totale). Per determinare i contributi soggetti all’esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri):
Segnaliamo che è possibile “forzare” la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall’esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9DZ (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi). Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi). Il valore dell’esonero spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce 9DZ, campo Importo Totale. Tale valore corrisponde al totale dei contributi soggetti all’esonero (campo Importo Totale della voce 9DY), limitato al valore massimo relativo al singolo mese (campo Importo Unitario della voce 9DY). Secondo quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, per avere diritto al maggior esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno (codice ‘116’ nel campo Ulteriori Specifiche) è necessario che l’incremento occupazionale sia raggiunto e mantenuto nei 12 mesi successivi all’assunzione o alla trasformazione. Con il messaggio Inps n. 1935 del 18/06/2025 è stato stabilito che il requisito dell’incremento occupazionale è necessario anche per l’esonero previsto su tutto il territorio nazionale (codice ‘115’ nel campo Ulteriori Specifiche), limitatamente alle assunzioni o trasformazioni avvenute a partire dal 1/07/2025. Nel caso in cui, su uno o più mesi, non venga mantenuto l’incremento occupazionale, occorre sospendere l’applicazione dell’esonero fino a quando perdura tale condizione: a tale scopo, è necessario inserire la voce 9DW sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, con il valore ‘1’ nel campo Importo Totale (nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorrerà rimuoverla in caso di ripristino dell’incremento occupazionale). Per attivare il recupero dell’esonero arretrato, occorre indicare la voce 9E1 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). In tal modo, viene recuperato automaticamente l’esonero relativo ai mesi pregressi, a partire dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione a tempo indeterminato, fino al mese precedente all’applicazione dell’esonero corrente. Come già precisato, il recupero dell’esonero arretrato è previsto soltanto per l’esonero spettante su tutto il territorio nazionale, individuato dal codice ‘115’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Tale codice deve risultare presente nel momento in cui si effettua il recupero automatico dell’esonero arretrato impostando la voce 9E1. In caso di trasformazione, deve risultare presente anche la data di trasformazione nell’apposito campo. Impostando la voce 9E1 come sopra descritto, il valore dell’esonero arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso esonero non sia già stato usufruito negli stessi mesi. In caso di necessità, è possibile “forzare” il valore dell’esonero arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9E1. Nel mese in cui viene recuperato l’esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L’importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce 9E1 sopra descritta, se per lo stesso dipendente è stato applicato l’incentivo ‘GECO’, viene automaticamente effettuata la restituzione di tale agevolazione, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo esonero giovani. Il valore dell’incentivo ‘GECO’ da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce 9A9, indicata nella sezione ‘Altre somme a debito’ della denuncia Uniemens individuale con la causale ‘M472’. Segnaliamo che, qualora nel periodo arretrato sia stata applicata la decontribuzione Sud, non è possibile effettuare la restituzione di tale agevolazione, in quanto l’Inps non ha previsto una causale per la restituzione (come era invece avvenuto per i precedenti esoneri). A tale riguardo, sul forum di Assosoftware l’Inps ha precisato che per restituire la decontribuzione Sud si dovrà procedere con flussi regolarizzativi. È possibile recuperare l’esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell’esonero in tale condizione. Per recuperare l’esonero arretrato nella situazione sopra descritta, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione sul mese successivo, ripristinando l’opzione originaria (‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’). Nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce 9E1 sulle Variazioni Mensili, con il valore ‘1’ sia nel campo Quantità che nel campo Importo Unitario. In tal modo, il recupero dell’esonero arretrato viene effettuato nonostante il rapporto di lavoro risulti cessato nei mesi precedenti; di conseguenza, sulla denuncia Uniemens utilizzata per effettuare il recupero, viene riportato anche il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Ricordiamo che, alla data di decadenza dell’esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente, inserendo una decorrenza futura, se tale modalità risulta più agevole. È anche consigliabile inserire una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un’apposita tipologia di scadenza definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero. Ricordiamo inoltre che, nel mese di decadenza dell’esonero, occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l’esonero, da quella finale in cui non spetta l’esonero. Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall’esonero, suggeriamo di utilizzare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’). Tramite il suddetto programma è possibile ottenere l’elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo interessato, con un’età inferiore a 35 anni al momento dell’assunzione. A tale scopo, vanno impostate le seguenti opzioni: nel campo ‘Tipo di contratto’ scegliere ‘A tempo indeterminato’, nel campo ‘Seleziona i dipendenti con data’ scegliere ‘Assunzione’ e nei due campi successivi indicare le date ‘01/09/2024’ e ‘31/05/2025’ (le stesse date vanno indicate nella Data Iniziale e Data Finale della procedura); infine, sul rigo ‘Seleziona i dipendenti che al momento dell'assunzione avevano un'età’, indicare ‘Inferiore’ a ‘35’ anni. Sempre tramite il programma ‘LISTADIP’, è possibile ottenere l’elenco delle trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo interessato. A tale scopo, occorre impostare le stesse opzioni previste per ottenere l’elenco delle assunzioni (vedere paragrafo precedente), ad eccezione del campo ‘Seleziona i dipendenti con data’, nel quale occorre selezionare ‘Trasformazione a tempo indeterminato’. In tal modo, vengono selezionati i dipendenti con un’età inferiore a 35 anni al momento della trasformazione a tempo indeterminato. Ricordiamo che, sul servizio Dipendente – Inquadramento, deve risultare compilato il campo ‘Data trasformazione a tempo indeterminato’. Sulla denuncia Uniemens, l’esonero viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici causale:
Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza. Nei mesi arretrati (laddove previsti) viene compilata anche la colonna ‘Importo base’, indicando l’imponibile Inps del mese di competenza. Su ciascuna causale, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero. Come già precisato, il numero di protocollo deve essere inserito sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel campo ‘Protocollo domanda esonero’, aggiunto nella sezione ‘Inquadramento Inps’. Precisiamo che, se non risulta compilato il numero di protocollo, il campo ‘Identificativo’ della causale verrà valorizzato con il valore ‘N’. Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, riportandolo sul tipo retribuzione ‘Y’, con i nuovi codici agevolazione ‘U5’ / ‘U7’. Per recuperare l’esonero arretrato, deve essere indicato il codice agevolazione ‘U6’ (tipo retribuzione ‘Y’) sulla denuncia relativa al mese di settembre 2025, da trasmettere entro il 30/11/2025. L’indicazione di tale codice rimane a carico dell’Utente: a tale scopo, in presenza dell’esonero arretrato (calcolato inserendo la voce 9E1 come sopra descritto), la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’. Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, indicandolo nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, con il codice ‘67’ o ‘68’. Per recuperare l’esonero arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ il codice ‘67’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’esonero arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione. |
| Giugno 2025(acred930) | ESONERO CONTRIBUTIVO “BONUS DONNE” L’Inps, con la circolare n. 91 del 12/05/2025, ha fornito le indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo “Bonus Donne”, spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne “svantaggiate”. Le assunzioni possono essere state effettuate nel periodo da settembre 2024 a dicembre 2025 nel caso dell’esonero previsto su tutto il territorio nazionale, oppure nel periodo da gennaio 2025 a dicembre 2025 (ma soltanto dopo aver presentato la domanda all’Inps) per l’esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno. I requisiti necessari per avere diritto all’esonero sono specificati dettagliatamente nella circolare sopracitata e devono essere verificati dall’Utente. Tra i requisiti, è richiesto un incremento della base occupazionale, e tale incremento deve essere mantenuto per l’intero anno successivo all’assunzione: nel presente aggiornamento è documentata una nuova stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare il mantenimento dell’incremento occupazionale. Come specificato nella circolare e comunicato nell’aggiornamento di maggio 2025 Acred927, l’esonero relativo al mese corrente può essere applicato (per i rapporti già in essere) a partire dal mese di giugno 2025. Il recupero dell’eventuale esonero arretrato può essere effettuato nei mesi di giugno / luglio / agosto 2025, in relazione al periodo dalla data di assunzione fino al mese precedente all’esposizione dell’esonero corrente. Per l’incentivo spettante nelle aree del Mezzogiorno, nella circolare Inps non è prevista la possibilità di recuperare gli arretrati (non è stata istituita la causale da riportare sulla denuncia “DM10 Virtuale”). A tale riguardo, vale quanto precisato in relazione al “Bonus Giovani” (punto 2.2 della presente documentazione). In assenza di diverse indicazioni da parte dell’Inps, quindi, nel caso in questione non è possibile recuperare l’esonero arretrato. Sono escluse dall’esonero le seguenti categorie: dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni. In particolare, i dipendenti abilitati all’esonero vengono automaticamente esclusi dalla decontribuzione Sud e dallo sgravio previsto nel settore edile. Il valore dell’esonero corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite massimo di E. 650 mensili per tutte le tipologie di esonero. Precisiamo che non si sono differenze economiche tra l’esonero previsto su tutto il territorio nazionale e quello previsto nelle zone del Mezzogiorno: le differenze riguardano soltanto le condizioni che danno diritto all’esonero. Sulle dipendenti per le quali spetta l’esonero, il calcolo automatico dell’agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:
I codici sopra elencati possono essere attribuiti su decorrenze uguali o successive al 1° giugno 2025: nel caso di rapporti iniziati prima del mese di giugno, quindi, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/06/2025. Per entrambe le tipologie, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero, in quanto richiesto sulla denuncia Uniemens. Il numero di protocollo deve essere indicato sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel nuovo campo ‘Protocollo domanda esonero’, aggiunto nella sezione ‘Inquadramento Inps’. L’importo dell’esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun “conguaglio” annuale. Tag » Codice Autorizzazione Inps Ol
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