Spostato L'obbligo Di Utilizzo Dei Nuovi Tracciati Xml - TWS

Nuovi Codici Natura IVA

Per effetto dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate ha spostato l'obbligo di utilizzo dei nuovi criteri per emettere la fattura elettronica.

In particolare, con questo nuovo provvedimento è stato previsto che a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema che con lo schema attualmente in vigore. Dal 1 gennaio 2021, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Anche due novità rispetto al tracciato xml del 28 febbraio 2020

Sempre con il provvedimento del 20 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha definito un nuovo tracciato della fattura elettronica che, a differenza di quello del 28 febbraio 2020, ha previsto nuovi controlli (criteri che comportano lo scarto della fattura/nota credito elettronica) che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2021. Entrando nel dettaglio è stato definito il seguente controllo: Codice errore 00445
  • in caso di fatture ordinarie: non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione;
  • in caso di fatture semplificate: non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione.
Questo significa che dal 1 gennaio 2021 non sarà più consentito utilizzare i codici natura "padre", ma solo quelli di dettaglio.

I nuovi codici IVA

Di seguito ricordiamo i nuovi codici IVA per definire la natura delle operazioni.

N2 non soggette N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 N2.2 non soggette - altri casi

N3 non imponibili N3.1 non imponibili - esportazioni N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico N6.9 inversione contabile - altri casi

Sono state anche aggiunte nuove tipologie di ritenute applicabile alla fattura. In questo modo i dati calcolati in fattura verranno esposti in modo corretto anche in merito al totale da pagare. RT03 contributo INPS RT04 contributo ENASARCO RT05 contributo ENPAM RT06 altro contributo previdenziale

16 Dicembre 2020

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