3 - Gazzetta Ufficiale
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Art. 3. 1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto e' tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona e' punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali e' punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalita' dell'azione e per la tenuita' del danno o il fatto e' lieve entita', le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge. Nota all'art. 3 della legge: Il testo degli articoli 582 e 583 del codice penale e' il seguente: "Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa. "Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima e si applica la reclusione dai sei a dodici anni se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacita' della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso".
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