Art. 582 Codice Penale - Lesione Personale
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Archivio Consulenze legali Articolo 582 Codice Penale(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 01/01/2026]Lesione personale
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Dispositivo dell'art. 582 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XII - Dei delitti contro la persona → Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individualeChiunque cagiona ad alcuno una lesione personale(1), dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente(2), è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151](3).
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità(4)(5)(6).
Art. precedenteprec. Art. successivosucc.Note
(1) Si tratta di un reato a forma libera, quindi che può essere commesso con qualsiasi tipo di condotta, anche omissiva se sussiste in capo all'agente un obbligo giuridico di impedire l'evento. (2) La malattia rappresenta l'evento del reato, che permette di distinguere la fattispecie in esame dal reato di percosse previsto dall'art. 581. (3) Comma modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41 con decorrenza dal 25 marzo 2016. (4) Tale ipotesi viene definita di lesione personale lievissima. (5) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 10 (c.d. "Riforma Cartabia"). (6) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Scarica in PDFRatio Legis
La disposizione in esame trova la propria nell'esigenza di tutelare l'incolumità individuale, che qui viene pregiudicata effettivamente, non solo messa in pericolo come nel caso delle percosse (art. 581). Scarica in PDF
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Spiegazione dell'art. 582 Codice Penale
Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica e mentale della persona colpita. La norma disciplina al primo comma le lesioni personali lievi, qualora la malattia sia giudicata guaribile tra i 21 ed i 40 giorni, mentre al comma due si puniscono invece la lesioni personali lievissime, qualora la malattia non superi i 20 giorni di durata. Quanto al concetto di malattia, la giurisprudenza tradizionale la identificava con qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche se localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali. La giurisprudenza moderna, invece, al fine di restringere una nozione così estesa di malattia, la identifica invece come una perturbazione funzionale, qualificandola come un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implichi una sensibili menomazione funzionale dell'organismo. Dal punto di vista soggettivo, non è richiesta la volontà di causare un particolare tipo di lesione, essendo sufficiente la volontà e consapevolezza di cagionare una violenta manomissione dell'altrui persona. Tuttavia, al fine di armonizzare tale imputazione oggettiva del reato con i dettami costituzionali, si ritiene più coerente che la lesione sia perlomeno prevista e voluta come conseguenza della condotta. Gli articoli 583 e 585 prevedono particolari circostanze aggravanti. Per l'indirizzo prevalente in giurisprudenza trattasi di circostanze aggravanti speciali e non di figure autonome di reato, con conseguente applicabilità del giudizio di bilanciamento ex articolo 69. ///SPIEGAZIONE ESTESA Il delitto di lesione personale punisce chi ponga volontariamente in essere un comportamento idoneo a provocare, nel soggetto passivo, una malattia nel corpo o nella mente. L'art. 582 c.p., tuttavia, disciplina, al contempo, due tipologie di lesione personale: quella lieve e quella lievissima. Il comma 2 della norma in esame disciplina la cosiddetta lesione "lievissima", procedibile soltanto a querela di parte, e che si configura nel caso in cui dalla condotta criminosa sia derivata, ai danni del soggetto passivo, una malattia di durata non superiore ai venti giorni, in assenza, tuttavia, di una delle circostanze aggravanti indicate agli articoli 583 e 585 del Codice Penale, fatta eccezione per quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 c.p. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 582 c.p. e del comma 1 dell'art. 583 c.p., qualora l'agente abbia cagionato una malattia di durata superiore a venti giorni ma inferiore a quaranta, si parla, invece, di lesione "lieve", la quale è procedibile d'ufficio. La disciplina delle due ipotesi di lesione personale, fatta eccezione per la loro procedibilità, è, tuttavia, la medesima. È un reato a forma libera, per cui la condotta tipica può consistere in qualsiasi atto, o nell'impiego di qualsiasi mezzo, lesivo dell'integrità personale altrui. Integrano la condotta di lesione personale, atti di violenza materiale o morale, come ad esempio le minacce da cui consegua una malattia a causa della paura, ma anche comportamenti non violenti, di commissione o di omissione, quali ad esempio la privazione del cibo, purché siano idonei a realizzare una lesione dell'altrui integrità personale. Nel caso in cui, però, gli atti o i mezzi utilizzati, integrino di per sé un altro reato, si può avere un concorso di reati qualora si realizzi un'ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p. In ogni caso, sia gli atti che i mezzi usati devono essere ingiusti, cioè non legittimi secondo l'ordinamento giuridico. Non è, quindi, ingiusta, ad esempio, l'offesa arrecata durante un regolare incontro di pugilato, oppure nello svolgimento di un intervento medico-chirurgico necessario. Di regola, al di fuori dei casi punibili a querela di parte, il consenso della persona offesa non esclude, di per sé, la punibilità della condotta lesiva. Tuttavia, considerato che l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo soltanto quando provochino una diminuzione permanente della propria integrità fisica, o quando siano, comunque, contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, si deve ritenere che, entro tali limiti, il consenso dell'offeso sia da considerare valido. Oggetto materiale del reato è la persona vivente verso cui sia diretta la condotta criminosa, considerata sia nel suo aspetto fisico che in quello psichico. Si deve, peraltro, trattare di una persona diversa dall'agente, in quanto l'autolesione non è penalmente perseguibile. Il delitto in esame si considera configurabile anche prima della nascita, cioè nei confronti del concepito che abbia subito delle lesioni in seguito, ad esempio, ad interventi di amniocentesi o di villocentesi, a condizione, però, che la lesione sia poi riscontrabile nel soggetto nato. Il delitto di lesione personale si considera consumato nel momento in cui si realizza l'evento tipico, costituito dall'insorgenza di una malattia nel corpo o nella mente della persona offesa, la quale sia causalmente collegata alla condotta criminosa. Per gli effetti del diritto penale, "malattia" è l'alterazione organica o il disturbo funzionale che richieda cure, cautele o precauzioni per guarire o per evitare un eventuale pericolo. Non rappresenta, quindi, una malattia, ad esempio, un'ecchimosi che appaia soltanto sulla cute senza richiedere cure, riguardi o cautele, mentre si considera malattia un'escoriazione o un'abrasione. La malattia, inoltre, può essere sia nel corpo che nella mente. Si ha una malattia nel corpo quando c'è un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, limitata o estesa alle sue condizioni generali, tale da richiedere cure, cautele o precauzioni. Rappresenta, invece, una malattia nella mente, sia l'alterazione psichica che tolga o scemi grandemente la capacità di intendere o di volere della vittima, sia quella che menomi, anche solo parzialmente, l'attività dell'intelligenza, della volontà o della memoria, così da richiedere cure, cautele o precauzioni. Trattandosi di un reato di evento, è configurabile il tentativo di lesione personale in uno dei suoi possibili livelli di gravità, a seconda che, sulla base dei mezzi usati e di tutte le circostanze concrete, risulti che la condotta dell'agente fosse idonea e diretta in modo non equivoco a commettere l'uno o l'altro tipo di lesione. Ai fini della sussistenza del delitto in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di ledere l'integrità personale altrui. Qualora, quindi, egli sia mosso da un'altra intenzione, questa può comportare un mutamento nel titolo del reato. Se, ad esempio, intenzione fosse quella di uccidere, si tratterebbe di tentativo di omicidio doloso. ///FINE SPIEGAZIONE ESTESA Scarica in PDF
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Relazione al D.Lgs. 150/2022
(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")
1 L’intervento mira ad ampliare il regime di procedibilità a querela del delitto di lesioni personali senza più condizionare tale regime alla durata della malattia non superiore ai venti giorni (c.d. lesioni lievissime). Ne consegue che la procedibilità a querela viene estesa alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni), mentre restano procedibili d’ufficio le lesioni gravi (comprensive dell’ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime, di cui all’art. 583 c.p. È fatta salva la procedibilità d’ufficio anche in tutte le altre ipotesi in cui attualmente essa è prevista in presenza di concorrenti circostanze aggravanti. Secondo quanto stabilito dalla legge delega, si fa salva la procedibilità d’ufficio quando la malattia ha durata superiore a venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o per infermità. L’intervento, limitato a ipotesi che presentano un disvalore ridotto, incentiva condotte riparatorie o risarcitorie, che favoriscono la remissione della querela o l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ai sensi dell’art. 162 ter c.p. Trattandosi di una fattispecie di frequente contestazione, l’effetto deflattivo sul carico giudiziario si annuncia significativo, ancor più in considerazione del fatto che l’intervento di riforma comporta indirettamente un ampliamento della competenza del giudice di pace in virtù della disciplina di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte. Scarica in PDF
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Massime relative all'art. 582 Codice Penale
Cass. pen. n. 27040/2025
Il delitto di lesioni personali è configurabile anche in mancanza di un'alterazione di natura anatomica, a condizione che ricorra una limitazione funzionale o una compromissione delle funzioni dell'organismo significativa, anche se non definitiva. (Fattispecie relativa a somministrazione, attuata con violenza, di benzodiazepine con perdita di coscienza e riduzione delle capacità di resistenza psichica e fisica). (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27040 del 17 giugno 2025)Cass. pen. n. 19050/2025
Il reato di lesioni personali aggravato dalla circostanza della crudeltà, ex art. 61 n. 4 cod. pen., è procedibile d'ufficio secondo quanto disposto dall'art. 582, comma 2, cod. pen. Una remissione di querela non può estinguere tale reato, se non espressamente esclusa la circostanza aggravante dal giudice. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19050 del 24 aprile 2025)Cass. pen. n. 18745/2025
In caso di lesioni personali aggravate commesse contro un pubblico ufficiale o agente nell'adempimento delle proprie funzioni, la procedibilità è d'ufficio, non richiedendo la querela di parte. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18745 del 25 marzo 2025)Cass. pen. n. 11221/2025
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui mantiene la procedibilità d'ufficio e la competenza del tribunale per taluni fatti aggravati ai sensi dell'art. 585 cod. pen., prevedendo invece la procedibilità a querela e la competenza del giudice di pace per condotte più gravi, sotto il profilo della maggiore durata della malattia derivante dalla lesione. (In motivazione, la Corte ha affermato che la scelta legislativa non è irragionevole sia in considerazione del più marcato disvalore della fattispecie a seguito della configurabilità delle suddette circostanze aggravanti, sia perché trattasi di scelta dettata dall'esigenza di fornire protezione anche a interessi diversi da quelli della vittima). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11221 del 30 gennaio 2025)Cass. pen. n. 4909/2024
È configurabile il concorso fra l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. e l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, posto che, mentre quest'ultima afferisce al profilo finalistico dell'azione, l'altra riguarda la specifica qualifica rivestita dalla persona offesa destinataria della condotta lesiva. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4909 del 4 dicembre 2024)Cass. pen. n. 46979/2024
In tema di lesioni volontarie, è legittima la contestazione in fatto dell'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. allorché il delitto è commesso dall'autore di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa, trattandosi di aggravante che non presenta alcun elemento valutativo in quanto, per la sua configurazione, è sufficiente l'accertamento del dato oggettivo della identità dell'autore dei delitti e della persona offesa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che ha ritenuto procedibile di ufficio il delitto di lesione personale, aggravato dalla citata circostanza pur se non esplicitamente contestata, in quanto, dalla lettura congiunta delle imputazioni, emergeva che il fatto era stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori ai danni della medesima persona offesa). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46979 del 11 novembre 2024)Cass. pen. n. 4906/2024
Attesa la natura di reato di evento del delitto di lesioni personali volontarie, in caso di protrazione della condotta con perdurante esposizione della vittima ad un agente patogeno, ai fini della individuazione del momento consumativo occorre avere riguardo non già al mero incremento del rischio di contagio, ma all'aggravamento della malattia contratta. (Fattispecie relativa a patologia sessualmente trasmissibile). (Vedi: n. 7475 del 1985, dep. 1986, Rv. 173398-01). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4906 del 5 novembre 2024)Cass. pen. n. 34001/2024
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34001 del 7 giugno 2024)Cass. pen. n. 33678/2024
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33678 del 4 giugno 2024)Cass. pen. n. 12759/2023
Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale). (Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 12759 del 14 dicembre 2023)Cass. pen. n. 50450/2023
Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 c.p., è configurabile il concorso formale, facendo esse riferimento alla diversità dei beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo. Il criterio da applicare è quello della specialità previsto dall'art. 15 c.p. che si fonda sulla comparazione astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore. – Sul tema del concorso tra il reato di violenza privata e di lesioni personali, deve affermarsi che la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di violenza privata, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati, sempre che, ovviamente, dalla violenza sia scaturito anche un pati, un tacere o un omettere in contrasto con la volontà del soggetto passivo (e solo ove il pati sia diretta conseguenza della lesione subita, sia consistito, cioè, unicamente nel subire la lesione perpetrata con violenza si potrà ritenere in un certo senso assorbita la violenza del reato di cui all'art. 610 c.p. nella lesione, essendo insito nel cagionamento della lesione il subire). (Nel caso di specie, per la S.C., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto assorbita nella violenza privata la minaccia e di contro non assorbita la violenza privata nel reato di lesione). – I reati di violenza privata e di lesioni personali divergono già sul versante della condotta: la fattispecie di lesioni personali è reato d'evento a forma libera e non necessariamente a base violenta, posto che può essere realizzata attraverso qualsiasi condotta anche non violenta, laddove del tutto estranea, rispetto al reato ex art. 582 c.p., è la condotta di minaccia; mentre rispetto a quello di violenza privata la nota caratterizzante, con riguardo alla condotta di violenza, va invece ineludibilmente ravvisata nell'"idea dell'aggressione fisica. Sicchè deve escludersi che l'una fattispecie incriminatrice possa essere raffigurata come un cerchio concentrico dell'altra. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 50450 del 22 novembre 2023)Cass. pen. n. 6007/2023
In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 ed alle modifiche dell'art. 582 cod. pen., la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore ai venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6007 del 13 novembre 2023)Cass. pen. n. 50711/2023
In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonchè dalle modalità dell'atto lesivo. (Per la S.C., ai suddetti profili ha fatto corretto riferimento l'impugnata sentenza, con la conseguenza della correttezza della qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio). (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 50711 del 10 novembre 2023)Cass. pen. n. 4837/2023
Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di lesioni personali e minacce quando la privazione della libertà abbia una durata apprezzabile che vada al di là della subitaneità e fulmineità di un singolo atto e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni durante le quali permanga l'impossibilità della parte lesa di sottrarsi all'azione lesiva o minatoria. (Fattispecie relativa a persone offese che, costrette a salire su un'autovettura, erano state condotte in un luogo appartato ove erano state oggetto di una violenta e prolungata aggressione fisica e verbale, al termine della quale era stato loro consentito di allontanarsi). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4837 del 26 ottobre 2023)Cass. pen. n. 43781/2023
L'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel delitto di lesioni può fondarsi su plurimi e convergenti indizi in ordine al pieno coinvolgimento degli imputati nella realizzazione dell'azione criminosa, ancorché non sia stato possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno degli stessi alla realizzazione dell'azione tipica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna che, pur non avendo accertato lo specifico contributo recato dai due imputati - in particolare, chi avesse impugnato l'arma tagliente e chi, invece, avesse aderito all'opera dell'altro -, aveva desunto la comune volontà degli stessi di ferire la vittima dalla posizione assunta da entrambi, sorpresi dalle Forze dell'Ordine nel mentre, all'unisono, sovrastavano il corpo della vittima, riversa in terra). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43781 del 17 ottobre 2023)Cass. pen. n. 42858/2023
Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 150 del 2022 all'art. 582 cod. pen., senza innovare l'art. 4 D.Lgs. n. 274 del 2000, sia ravvisabile - ed eventualmente in quali limiti - la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42858 del 10 ottobre 2023)Cass. pen. n. 807/2023
Il reato di cui all'art. 582 cod. pen. commesso contro una delle categorie di soggetti di cui all'art. 577, commi primo n. 1 e secondo cod. pen., pur se punibile a querela, rientra nella competenza del Tribunale e quindi, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione di misure cautelari e precautelari previste dal codice. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 807 del 27 settembre 2023)Cass. pen. n. 40719/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza del tribunale. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40719 del 20 settembre 2023)Cass. pen. n. 35796/2023
Il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale e, pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di rito. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35796 del 13 luglio 2023)Cass. pen. n. 36812/2023
In tema di reato di lesione personale, la Corte di Cassazione penale, - pur rilevando l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato con cui egli si doleva del fatto che la persona offesa era un teste inattendibile, avendo nel tempo fornito versioni diverse dell'accaduto e sempre non riscontrate – ha tuttavia annullato la sentenza rilevando d'ufficio il mutamento della procedibilità per tale reato introdotto dalla riforma "Cartabia", in particolare affermando come, ove al diverso regime di procedibilità si accompagni anche un mutamento in ordine alla individuazione del giudice competente per materia (come nella specie, essendo divenuto il giudice di pace) nonché il mutamento correlato del regime sanzionatorio (non potendo il giudice di pace infliggere la pena della reclusione), la Cassazione, esclusa la possibilità di pronunciare una sentenza di incompetenza per materia, anche in presenza di un ricorso inammissibile può rilevare la illegalità della pena e, ove risulti l'assenza di manifestazione di volontà di querelarsi della persona offesa, non deve annullare la sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio ma per sopravvenuto (per legge) difetto della condizione di procedibilità. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36812 del 12 luglio 2023)Cass. pen. n. 41372/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto riferendo quest'ultima disposizione alle ipotesi di lesioni personali procedibili a querela indicate nello stesso art. 4 cit., con l'eccezione delle ipotesi riservate al tribunale in forza della sentenza n. 236 del 2018 della Corte costituzionale. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41372 del 5 luglio 2023)Cass. pen. n. 27554/2023
La sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni. La fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p., infatti, non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima. Tale effetto deve avere indubbiamente una qualche consistenza, come suggerisce il ricorso da parte del legislatore agli aggettivi "grave" e "perdurante" per qualificare gli elementi selezionati per caratterizzare l'evento in questione, ma ciò non significa che necessariamente ansia o paura debbano corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine. Sotto il profilo della prova, tutto ciò significa che l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere confinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato, ma in tal senso anche la ragionevole deduzione che la peculiarità di determinati comportamenti suscitino in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma corrisponde alla segnalata esigenza di obiettivizzazione, costituendo valido parametro di valutazione critica di quella percezione. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27554 del 13 aprile 2023)Cass. pen. n. 10669/2023
In tema di lesioni personali lievi, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientrando il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l'inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato un difetto di coordinamento tra l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l'art. 582, comma secondo, cod. pen., in quanto il primo, che non è stato modificato, continua a riferirsi al secondo che, invece, non individua più ipotesi procedibili a querela). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10669 del 31 gennaio 2023)Cass. pen. n. 18796/2023
In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., non si applica il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nei casi di cui all'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18796 del 27 gennaio 2023)Cass. pen. n. 12517/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12517 del 10 gennaio 2023)Cass. pen. n. 37870/2022
In tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37870 del 8 settembre 2022)Cass. pen. n. 35274/2022
L'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35274 del 14 luglio 2022)Cass. pen. n. 36733/2022
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre l'aggravante del fatto commesso con sostanze corrosive ove la sostanza si caratterizzi "ex se" per l'idoneità ad intaccare l'epidermide o altre parti del corpo, così da distruggere i tessuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'aggravante in un caso in cui l'agente aveva versato caffè bollente sul viso della persona offesa). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36733 del 10 giugno 2022)Cass. pen. n. 33630/2022
E' configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesso contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e alla conclusione del primo, anche nel caso di plurime condotte a sfondo sessuale ritenute integranti un unico reato per la loro contiguità spazio-temporale. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 33630 del 31 maggio 2022)Cass. pen. n. 22120/2022
In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l'art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22120 del 28 aprile 2022)Cass. pen. n. 19262/2022
L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19262 del 20 aprile 2022)Cass. pen. n. 27386/2022
In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicchè, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27386 del 6 aprile 2022)Cass. pen. n. 24173/2022
In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio per avere l'agente colpito la vittima alla zona orbitale con un cacciavite, penetrato nell'encefalo in modo obliquo solo per il movimento difensivo di questa). (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 24173 del 5 aprile 2022)Cass. pen. n. 5234/2022
Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5234 del 3 marzo 2022)Cass. pen. n. 8950/2022
In tema di lesioni personali volontarie, non rientrano tra le lesioni gravi, che determinano l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, quelle che abbiano cagionato un indebolimento della sola funzione estetica della cute. (Fattispecie relativa cicatrice in regione lombare, in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante, evidenziando che la cute può essere considerata "organo" solo relativamente alla funzione fisiologica di difesa, termoregolatoria e secretoria, svolta e che la cicatrice, considerata dal legislatore lesione gravissima, è solo quella che interessa il viso). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8950 del 31 gennaio 2022)Cass. pen. n. 2608/2021
L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., consistente nell'aver commesso il fatto nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio, è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 337 cod. pen.). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2608 del 17 dicembre 2021)Cass. pen. n. 15254/2021
In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15254 del 28 ottobre 2021)Cass. pen. n. 1363/2021
Non contrasta con il principio del "ne bis in idem" - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1363 del 25 ottobre 2021)Cass. pen. n. 43614/2021
In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi). (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 43614 del 19 ottobre 2021)Cass. pen. n. 11734/2021
La somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto inconsapevole o non consenziente non configura il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, trattandosi di condotta non indicata tra quelle espressamente elencate dalla norma, né tale comportamento può ritenersi coincidente con l'offerta, che presuppone la manifestazione palese del prodotto al destinatario, o con la consegna, che richiede il coinvolgimento dell'"accipiens" nella ricezione del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto tale condotta assorbita nell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 2 cod. pen. in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen.). (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 11734 del 17 marzo 2021)Cass. pen. n. 9865/2021
In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato. (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 9865 del 22 gennaio 2021)Cass. pen. n. 8004/2021
In tema di aggravante della minorata difesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per sé quelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio "ex ante" e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante in relazione al delitto di lesioni consumato in ambiente domestico). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/07/2020) – In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneità dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8004 del 13 gennaio 2021)Cass. pen. n. 34345/2020
In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla norma). (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 34345 del 10 novembre 2020)Cass. pen. n. 34504/2020
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della aggravante prevista dall'art. 567, comma primo, n. 5, cod. pen, per il reato di lesioni strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34504 del 12 ottobre 2020)Cass. pen. n. 31008/2020
In tema di lesioni personali, l'ematoma rientra nella nozione di "malattia" in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un'alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo. (Conf. Sez. 1, n. 11000 del 1978, Rv. 139944). (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 24/09/2018) (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 31008 del 25 settembre 2020)Cass. pen. n. 25029/2020
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VASTO, 31/01/2019) (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 25029 del 15 luglio 2020)Cass. pen. n. 13799/2020
In tema di riqualificazione "in melius" di un reato comportante la sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del giudice di pace, opera il principio della "perpetuatio competentiae", non trovando applicazione il disposto dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia stata correttamente individuata, sulla base dell'imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato (quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 28/03/2019) (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13799 del 12 febbraio 2020)Cass. pen. n. 14168/2020
La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14168 del 22 gennaio 2020)Cass. pen. n. 11002/2020
Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d'ufficio, anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 e di questo al citato art. 576. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BRESCIA, 28/03/2019) (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11002 del 22 gennaio 2020)Cass. pen. n. 44319/2019
In tema di circostanze, anche la gelosia può integrare l'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso con l'investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell'istinto di conservare un controllo sul "partner"). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44319 del 30 ottobre 2019)Cass. pen. n. 33492/2019
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie relativa ad aggressione consistita in una "tirata di capelli", nella quale la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, "dolore in regione occipitale guaribile in giorni due"). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33492 del 24 luglio 2019)Cass. pen. n. 9727/2019
È configurabile il concorso formale tra il reato di violenza privata e quello di lesioni personali volontarie, non sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. (In motivazione la Corte ha, altresì, richiamato l'art. 581, comma secondo, cod. pen., che esclude il concorso nel solo caso in cui la condotta violenta sia sussumibile nella fattispecie di percosse e non ove ricorrano più gravi fattispecie, come quella di lesioni personali). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9727 del 5 marzo 2019)Cass. pen. n. 40826/2017
L'aggravante dell'uso delle armi è configurabile con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, poiché l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato deve essere verificato sulla base di una valutazione di compatibilità logico-giuridica, tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata che, nella specie, connota la pericolosità della condotta, a prescinde dal verificarsi dell'evento. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40826 del 7 settembre 2017)Cass. pen. n. 22685/2017
In tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non risulta sindacabile in sede di legittimità. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22685 del 10 maggio 2017)Cass. pen. n. 46787/2013
In tema di lesioni personali, integrano la malattia di cui all'art. 582 c.p. gli effetti derivanti dal getto sul viso di gas urticante consistenti non soltanto in una irritazione cutanea prolungata, ma anche in fenomeni di nausea e conati di vomito accompagnati da senso di soffocamento, in quanto produttivi di alterazioni funzionali dell'organismo. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46787 del 22 novembre 2013)Cass. pen. n. 30139/2011
In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e propagabile attraverso contatto ematico, costituisce atto idoneo a cagionare il reato di lesioni, benché l'eventualità che siffatto evento si realizzi sia molto bassa. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30139 del 28 luglio 2011)Cass. pen. n. 35075/2010
Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35075 del 29 settembre 2010)Cass. pen. n. 21799/2010
Integra il reato di lesione personale dolosa la condotta del medico che sottoponga, con esito infausto, il paziente ad un trattamento chirurgico, al quale costui abbia espresso il proprio dissenso. (Fattispecie di intervento di chirurgia correttiva della vista con esito infausto, per il quale il consenso del paziente era stato carpito, prospettandogli una metodologia esecutiva non invasiva). (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21799 del 8 giugno 2010)Cass. pen. n. 16271/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.), costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio all'avambraccio guaribile in tre giorni, in quanto anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 16271 del 26 aprile 2010)Cass. pen. n. 10986/2010
L'ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, ed il trauma contusivo, che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell'organismo, sono riconducibili alla nozione di malattia ed integrano pertanto il reato di lesione personale. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10986 del 22 marzo 2010)Cass. pen. n. 2081/2009
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali l'ematoma è riconducibile alla nozione di "malattia". (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2081 del 20 gennaio 2009)Cass. pen. n. 15420/2008
Ricorre il delitto di lesioni, e non già quello meno grave di percosse, sia in caso di contusione escoriata che di cervicoalgia, rientrando entrambe nella nozione di «malattia » in quanto l'una consiste nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi nella patologica alterazione dell'organismo, e l'altra comporta una pur limitata alterazione funzionale del rachide cervicale non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore. (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 15420 del 11 aprile 2008)Cass. pen. n. 10734/2008
Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il « tiro» il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10734 del 10 marzo 2008)Cass. pen. n. 2433/2006
L'ecchimosi — infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo — costituisce malattia e configura pertanto una lesione personale. (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2433 del 20 gennaio 2006)Cass. pen. n. 19473/2005
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l'uso della forza fisica e il contrasto anche duro tra avversari, l'area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - la colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19473 del 23 maggio 2005)Cass. pen. n. 28367/2004
La diversa obiettività giuridica del reato di maltrattamenti in famiglia e di quello di lesioni personali volontarie esclude l'assorbimento del secondo nel primo, rendendoli concorrenti tra loro. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28367 del 23 giugno 2004)Cass. pen. n. 26446/2002
In tema di attività medico-chirurgica, allo stato attuale della legislazione (non avendo ancora trovato attuazione la delega di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 2001 n. 145, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedica), deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente. In tale ultima ipotesi, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non mai - ove il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente venga successivamente a morte - il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all'intervento terapeutico, possano rientrare nelle previsioni di cui all'art. 582 c.p. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26446 del 11 luglio 2002)Cass. pen. n. 28132/2001
È da escludere la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale (in luogo dell'omicidio colposo), a carico del medico-chirurgo il quale, pur in assenza di oggettive ragioni di urgenza e travalicando i limiti del previo consenso prestato dal paziente, effettui un intervento chirurgico demolitorio da lui erroneamente ritenuto necessario e dalla cui maldestra esecuzione derivi la morte del paziente medesimo. Non può dirsi, infatti, in detta ipotesi, che fosse presente nell'agente l'elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie, per la cui sussistenza (trattandosi di fatto commesso nell'esercizio di attività medico chirurgica), occorre che il sanitario agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente. – Il delitto di lesioni volontarie derivanti da esercizio di attività medico-chirurgica è da escludere non solo quando il paziente abbia espresso un valido consenso, contenuto entro i limiti segnati dall'art. 5 c.c., ma anche quando il detto consenso non sia necessario, come può verificarsi in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o in altre ipotesi previste dalla legge, le quali possono rendere configurabili cause di giustificazione diverse dal consenso dell'avente diritto, quali lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere. (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 28132 del 12 luglio 2001)Cass. pen. n. 2765/2000
L'esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio. In particolare, l'esercizio di attività sportiva nella forma di un incontro di esibizione-allenamento è caratterizzata da una minore carica agonistica rispetto alle competizioni vere e proprie e richiede pertanto da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico dell'avversario e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, della forza e velocità dei colpi, sempre in relazione alla capacità di esperienza dell'avversario e ai mezzi di protezione in concreto utilizzati. (Fattispecie relativa a lesioni personali colpose cagionate da un «calcio circolare» con cui un atleta colpiva l'avversario durante un incontro di allenamento di karate, nella quale la Suprema Corte ha rinviato al giudice di merito per l'accertamento della ricorrenza di tali condizioni). (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 2765 del 25 febbraio 2000)Cass. pen. n. 1951/2000
Premesso che l'esercizio di attività sportiva, entro i limiti di quello che può essere definito «rischio consentito», si configura come causa di giustificazione non codificata rispetto ai fatti lesivi dell'integrità personale cui esso abbia dato luogo, deve escludersi che detta causa di giustificazione possa operare quando si violino volontariamente le regole del gioco, venendo così meno ai doveri di lealtà verso l'avversario (nel qual caso si risponderà a titolo di colpa, ove il mancato rispetto delle regole del gioco sia determinato soltanto dall'ansia del risultato), ovvero quando la gara rappresenti soltanto l'occasione della condotta volta a cagionare l'evento lesivo, come pure quando tale condotta non sia immediatamente rivolta all'azione di gioco, ma sia piuttosto diretta ad intimorire l'antagonista oppure a «punirlo» per un precedente fallo da lui commesso (ipotesi tutte, queste, nelle quali si risponderà, invece, a titolo di dolo). (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stato configurato il reato di lesioni personali volontarie a carico di un giocatore di pallacanestro il quale, in fase di c.d. «gioco fermo» — aspettandosi la rimessa in campo della palla — aveva colpito volontariamente con un pugno alla mascella un giocatore della squadra avversaria). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1951 del 21 febbraio 2000)Cass. pen. n. 689/2000
La remissione tacita extraprocessuale della querela può configurarsi solamente quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine a fatti penalmente rilevanti, che hanno formato oggetto dell'istanza di punizione. Tali fatti devono essere univoci sì da potersi desumere con chiarezza la indicata incompatibilità. Il carattere della univocità non è riscontrabile, in relazione a querela presentata da un coniuge nei confronti dell'altro, per i reati di lesioni personali e ingiurie, nella rinuncia «ai reciproci addebiti» nel corso della causa civile per separazione dei coniugi, in quanto la rinuncia stessa è diretta soltanto a non insistere nell'accertamento della colpa ai fini del giudizio civile. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 689 del 19 gennaio 2000)Cass. pen. n. 167/1997
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In questa ultima ipotesi, l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a sè stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 167 del 12 febbraio 1997)Cass. pen. n. 10643/1996
Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Nella fattispecie, in cui gli imputati, medici chirurghi, erano stati assolti dal delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la persona offesa aveva subito un intervento chirurgico al seno da cui era derivata l'asimmetricità delle mammelle e dei capezzoli. Tali conseguenze, per i giudici dell'appello, costituivano una lesione vale a dire un'alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica in cui tali asimmetrie non erano presenti, ma non integravano l'evento malattia previsto dall'art. 590 c.p., potendo esclusivamente dare luogo a responsabilità con correlativo diritto al risarcimento del danno nella competente sede civile. La Corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra menzionato, ha osservato che, se anche il danno lamentato consisteva nell'indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute, l'evento era penalmente irrilevante, poiché l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il viso. (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 10643 del 9 dicembre 1996)Cass. pen. n. 8907/1996
Il dolo eventuale di lesioni è configurabile in tutti i casi nei quali un soggetto privi della libertà un'altra persona, poiché egli accetta il rischio che quest'ultima, per sottrarsi al suo stato, possa riportare danno. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso gli imputati, in concorso tra loro, non arrestando la corsa del taxi in movimento, a bordo del quale ritenevano, per fine di libidine e contro la sua volontà, una donna cagionavano alla stessa, gettatasi dall'auto, autolesioni personali). (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 8907 del 4 ottobre 1996)Cass. pen. n. 6773/1996
Per la sussistenza del dolo nel delitto di lesioni personali, non è necessario che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica; basta, quindi, il dolo generico che deve reputarsi sussistente — sia pure nella forma eventuale — anche in ipotesi di azione commessa ioci causa allorché l'agente abbia previsto come probabile (e quindi ne abbia accettata la verificazione concreta) l'evento lesivo. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6773 del 4 luglio 1996)Cass. pen. n. 1357/1996
La premeditazione va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione. (Fattispecie di lesioni volontarie gravi, nella quale la determinazione delittuosa è insorta in maniera repentina ed estemporanea, a seguito del casuale incrociarsi di notte delle autovetture dell'aggressore e della vittima, tra i quali esistevano ragioni di contrasto, nonché del successivo arresto e scatenarsi dell'aggressione). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1357 del 7 febbraio 1996)Cass. pen. n. 202/1995
In materia di lesioni personali, quando vi è volontà di sottoporre la persona a una violenza fisica, l'intenzione scherzosa non incide sulla volontarietà del gesto e le lesioni conseguenti non possono essere ritenute colpose. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 202 del 13 gennaio 1995)Cass. pen. n. 5589/1993
In relazione ad un'attività sportiva, come il gioco del calcetto, al cui contenuto regolamentare è estranea la violenza fisica, l'illecito sportivo è configurabile quando la condotta lesiva, quale il diretto controllo e il tiro del pallone, il tentativo di impossessarsene e di contenderlo all'avversario e la corsa per introdursi nell'azione, in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori, si inserisca finalisticamente nel contesto dell'attività agonistica. L'illecito sportivo non si raffigura, invece, quando lo svolgimento della gara è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica, in realtà avulso dalle esigenze di svolgimento della gara stessa. (Fattispecie nella quale le lesioni sono state prodotte con un calcio sferrato da un giocatore mentre veniva effettuata una rimessa in campo da un avversario, e cioè in una fase in cui il gioco non era in via di svolgimento). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5589 del 12 maggio 1993)Cass. pen. n. 839/1993
In base al principio della verità naturale, il giudice, ai fini dell'accertamento dei fatti, può attingere la prova in qualsiasi modo che non sia specificamente precluso, sicché ben può — prescindendo dalla perizia medico legale — ricorrere alla utilizzazione di altre fonti di prova a sostegno del suo convincimento. La perizia, infatti, non può essere considerata come esclusivo mezzo di prova per l'accertamento di fatti lesivi quando possa prescindersi dal ricorso ad indagini richiedenti particolari cognizioni tecniche. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che un graffio, una scalfittura sono eventi lesivi rilevabili anche da chi non possegga particolari cognizioni scientifiche e la loro descrizione, fatta anche da un profano, è sufficiente per il giudice come fondamento di un giudizio di responsabilità quando l'imputazione abbia ad oggetto il reato di lesioni lievi, di cui al capoverso dell'art. 582 c.p.). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 839 del 1 febbraio 1993)Cass. pen. n. 6524/1992
Ai fini dell'applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, l'art. 4 lett. d) di tale decreto prescrive che si deve tener conto della circostanza attenuante ex art. 98 c.p. nonché, nei reati «contro il patrimonio», delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 stesso codice. Pertanto, nel caso di reato «contro la persona» — nella specie lesioni aggravate ex artt. 582, 576 primo comma n. 1 e 61 n. 2 c.p. — non è possibile tener conto dell'attenuante concessa ex art. 62 n. 6 e, conseguentemente, applicare l'amnistia. (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 6524 del 16 settembre 1992)Cass. pen. n. 5639/1992
Il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte. (Nella fattispecie la parte offesa era stata sottoposta ad intervento chirurgico di amputazione totale addominoperineale di retto, anziché a quello preventivo di asportazione transanale di un adenoma villoso benigno in completa assenza di necessità ed urgenza terapeutiche che giustificassero un tale tipo di intervento e soprattutto senza preventivamente notiziare la paziente o i suoi familiari che non erano stati interpellati in proposito né minimamente informati dall'entità e dei concreti rischi del più grave atto operatorio eseguito, sul quale non vi era stata espressa alcuna forma di consenso). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5639 del 13 maggio 1992)Cass. pen. n. 5544/1992
Il delitto di cui all'art. 582 c.p. può essere commesso con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche introducendo nelle vene di altra persona sostanze stupefacenti mediante iniezione, in quanto lo stupefacente stesso, così iniettato, provoca un'alterazione dello stato fisico e psichico. Ne consegue che deve rispondere di omicidio preterintenzionale e non già di omicidio colposo colui che inietti ad una persona per via endovena dell'eroina cagionandone la morte, a nulla, peraltro, rilevando il consenso a farsi iniettare la droga. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5544 del 12 maggio 1992)Cass. pen. n. 10258/1988
Nei reati la cui procedibilità a querela di parte dipende dal mancato raggiungimento di determinati limiti nella progressione dell'evento e/o dell'assenza di particolari circostanze, il tentativo — in mancanza di specifica normativa — non può che adeguarsi alle regole che disciplinano la procedibilità dell'omologo reato consumato e, quindi, a tal fine si deve tenere conto della eventuale già intervenuta realizzazione di quelle specifiche circostanze e dell'evento che si sarebbe prevedibilmente verificato ove fosse andata a termine l'azione dell'autore, con riferimento al caso concreto, cioè considerando non solo la condotta del medesimo autore ma anche i mezzi impiegati ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo e di persona che avrebbero potuto concretamente, secondo il criterio dell'id quod plerunque accidit, avere una incidenza sulla misura o sulla specie dell'evento. Pertanto, nel delitto di lesioni volontarie, che è perseguibile a querela di parte ove il termine di guarigione non superi i venti giorni ed ove non ricorrano le circostanze indicate nell'art. 582 cpv. c.p., la procedibilità del tentativo rimane condizionata alla proposizione della querela della persona offesa solo se, con giudizio fondato sulle prevedibili conseguenze, in concreto valutate, e tenuto conto dei mezzi adoperati nonché di ogni altra utile circostanza, sia da ritenere che ove fosse stato raggiunto l'effetto mirato dell'agente, ne sarebbero conseguite lesioni di durata non superiore a venti giorni e sempreché non sia stata realizzata alcuna delle circostanze aggravanti previste dal citato capoverso dell'art. 582 c.p. Ove un concreto prognostico superi i 20 giorni, il delitto tentato è perseguibile di ufficio. Nei casi incerti, il principio per cui in dubio pro reo rende il tentativo di lesioni, delle quali non è possibile ipotizzare in concreto prognosi sui termini di guarigione, reato procedibile a querela. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10258 del 19 ottobre 1988)Cass. pen. n. 3329/1988
In ordine al reato di lesioni volontarie il dolo consiste nella cosciente volontà del fatto e, inoltre, nella volontà dell'evento giuridico e cioè dell'offesa dell'interesse tutelato dalla norma, e poiché tale risultato si considera voluto non solo quando si sia concretato nel punto di mira dell'attività del soggetto, ma anche quando è stato previsto, e nel tempo stesso accettato per la eventualità del suo verificarsi, il dolo del delitto in esame sussiste tutte le volte che l'agente ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un'offesa alla integrità personale del soggetto passivo ed ha agito al fine o a costo di cagionarla. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3329 del 14 marzo 1988)Cass. pen. n. 1950/1988
Ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di tentata lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1950 del 15 febbraio 1988)Cass. pen. n. 1367/1987
L'azione violenta diretta a ledere l'integrità fisica della vittima non comporta la lesione della sua sfera psichica, annullandone la capacità di autodeterminazione. Diversamente, l'inevitabile costrizione a subire l'azione violenta insita nella consumazione del reato di lesioni volontarie comporterebbe necessariamente e sempre la configurazione, oltre che del reato di cui all'art. 582 c.p., anche di quella del reato di violenza privata, pur se l'azione aggressiva non fosse rivolta contro la sfera della libertà psichica dell'aggredito. – Non sussiste l'ipotesi delittuosa di sequestro di persona quando la materialità del fatto si esaurisca nell'estrinsecazione del comportamento violento, integrante lesioni personali, poste in essere dall'imputato. Infatti, anche se una durata minima della privazione della libertà di movimento non esclude la configurabilità del reato di sequestro di persona, il concetto stesso di questo delitto implica pur sempre una durata apprezzabile che va al di là della subitaneità, della fulmineità di un singolo atto. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1367 del 6 febbraio 1987)Cass. pen. n. 12936/1986
Il delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obiettività giuridica. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12936 del 19 novembre 1986)Cass. pen. n. 12867/1986
Cagionare una lesione non ha necessariamente un significato circoscritto all'azione di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più lata e comprensiva di qualsiasi violenta manomissione fisica dell'altrui persona. Conseguentemente anche un urto o una spinta intenzionale, che determini una caduta con effetti lesivi, integrano il reato di cui all'art. 582 c.p. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12867 del 18 novembre 1986)Cass. pen. n. 7388/1985
I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica. L'unica differenza tra i due reati va ravvisata nelle conseguenze che la violenza produce. Infatti, il primo è caratterizzato dalla condizione negativa, per cui la violenza non abbia cagionato, al di fuori di un'eventuale sensazione dolosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non si siano prodotte alterazione organiche o funzionali sia pure di modesta entità. Pertanto, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporta un trauma contusivo, che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di lesioni volontarie. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 7388 del 23 luglio 1985)Cass. pen. n. 9448/1983
Nel reato di lesioni personali volontarie la sussistenza del dolo non può essere negata quante volte l'autore del reato abbia previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un pregiudizio all'integrità personale del soggetto passivo ed abbia ciò nonostante agito anche a costo di cagionarlo. Deve escludersi qualsiasi differenza tra il dolo delle percosse e il dolo delle lesioni personali volontarie, distinguendosi i due reati solo per l'elemento oggettivo e cioè per la presenza di una malattia nella fattispecie delle lesioni. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9448 del 11 novembre 1983)Cass. pen. n. 11781/1982
Nel delitto di lesioni personali volontarie l'elemento psicologico consiste nella volontà consapevole di attentare all'incolumità fisica altrui. E poiché l'atto di violenza fisica può avere, secondo le circostanze, effetti più o meno gravi, quando si accerti tale volontà l'agente risponde a titolo di dolo e non di colpa delle conseguenze lesive che ne derivano, le quali ricollegandosi all'iniziale atto di violenza, ne rappresentano un normale e prevedibile sviluppo. (Fattispecie in tema di lesioni personali conseguenti a un pugno. La Cassazione ha ritenuto esatta la tesi del giudice di merito secondo cui è irrilevante che l'agente non volesse in realtà cagionare alla persona offesa le lesioni da questa subite, essendo estranea al nostro ordinamento giuridico la figura delle lesioni preterintenzionali). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11781 del 7 dicembre 1982)Cass. pen. n. 969/1970
Nel caso di delitto tentato di lesione personale bisogna far riferimento al comma primo dell'art. 582 c.p. che disciplina l'ipotesi tipica del delitto di lesioni consumato, non potendo trovare applicazione il disposto del capoverso della suddetta norma, per difetto dei presupposti ivi richiesti. Ne consegue che il tentativo di lesione personale è perseguibile di ufficio. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 969 del 19 ottobre 1970) Scarica in PDF
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Norma di riferimento: Articolo 582 Codice Penale - Lesione personale | Quesito Q202545435 A.A. chiede sabato 01/11/2025 “OGGETTO: Quesito interpretativo sulla procedibilità delle lesioni personali (art. 582 c.p.) in relazione alle aggravanti di cui agli artt. 583, 585 e 577 c.p. Buongiorno, chiedo cortesemente un chiarimento in merito alla procedibilità del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.), alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) e dei successivi interventi legislativi del 2023 e 2024, in collegamento con gli articoli 583, 585 e 577 c.p. In particolare, si richiede di sapere, con riferimento a ciascuna delle ipotesi sotto elencate se il reato sia procedibile a querela di parte oppure d’ufficio, indicando i relativi riferimenti normativi e interpretativi. ________________________________________ 1. LESIONI PERSONALI “LIEVI” (Guaribili entro 40 giorni – art. 582, comma 2 c.p.) • a) quando commesse in danno di un soggetto estraneo (non familiare e non convivente); • b) quando commesse in danno di familiare, convivente o persona legata da relazione affettiva ex art. 577, comma 1, n. 1 c.p.; • c) quando commesse con uso di armi o altri strumenti atti ad offendere ai sensi dell’art. 585 c.p.; • d) quando commesse con uso di armi e in danno di familiare o convivente (dubbio circa la deroga del secondo comma dell’art. 582). ________________________________________ 2. LESIONI PERSONALI “GRAVI” o “GRAVISSIME” (art. 583 c.p.) • a) quando la prognosi supera i 40 giorni o si verifica una delle ipotesi del comma 1 dell’art. 583; • b) quando il fatto è commesso in danno di un familiare o convivente; • c) quando il fatto è commesso con uso di armi o sostanze corrosive ex art. 585 c.p.; • d) quando concorrono entrambe le circostanze (uso di arma e rapporto familiare o parafamiliare). ________________________________________ 3. RAPPORTO TRA AGGRAVANTI E PROCEDIBILITÀ Si chiede di chiarire: • se, ai sensi dell’art. 582, comma 2 c.p., l’eccezione “ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell’art. 577 c.p.” significhi che le lesioni ai danni di familiari o conviventi restano a querela di parte, anche se aggravate dall’uso di armi o da altre circostanze dell’art. 585; • se, al contrario, l’uso di armi o altre aggravanti “generali” (art. 585 c.p.) prevalga e renda comunque procedibile d’ufficio il reato anche nei confronti di familiari; • se vi siano pronunce giurisprudenziali (Cassazione o Corte Costituzionale) che abbiano risolto questo conflitto interpretativo. ________________________________________ 4. CASI SPECIALI a) lesioni (lieve o grave) ai danni di esercenti professioni sanitarie o sociosanitarie (art. 583-quater c.p.); b) lesioni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni (artt. 336 e 337 c.p., se concorrono); c) lesioni in ambito domestico non ancora inquadrabili come maltrattamenti ex art. 572 c.p., ma con uso di arma. ________________________________________ 5. QUESITO CONCLUSIVO Alla luce delle norme richiamate (artt. 582, 583, 585, 577, 583-quater c.p.) e delle riforme recenti: 1. Qual è oggi la regola generale di procedibilità per le lesioni personali, in presenza o assenza di aggravanti? 2. Quando prevale la logica di tutela del vincolo familiare (querela) e quando quella di tutela dell’incolumità pubblica (procedibilità d’ufficio)? 3. Come va qualificata la fattispecie di lesioni lievi (entro 40 giorni) commesse con arma in danno del coniuge o convivente? ________________________________________ Finalità del quesito Il presente quesito ha carattere operativo e mira a comprendere, alla luce della normativa vigente e della prassi giurisprudenziale (ma gentilmente formulate in modo che risulti chiara e comprensibile per chi, come me, opera sul campo, senza una formazione giuridica specialistica), in quali casi la P.G. debba procedere d’ufficio o a querela per le diverse ipotesi di lesioni personali, al fine di corretta qualificazione giuridica e tempestiva informazione all’A.G. competente. Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti” Consulenza legale i 04/11/2025 In primo luogo occorre porre l’accento su una questione fondamentale: nel diritto penale la procedibilità di una determinata fattispecie è un tema di diritto sostanziale e, quindi, l’interpretazione ha spazi applicativi ben ristretti, stante il principio di legalità e determinatezza che domina le discipline penalistiche, secondo il quale è solo la legge a definire i contorni di una determinata fattispecie penale, ivi compreso - per l'appunto - il regime di procedibilità. Ancora, va ricordato che le norme sulla procedibilità sono assoggettate alla disciplina intertemporale dell’art. 2 del c.p. e, pertanto: - se una norma ha modificato il regime in senso peggiorativo (andando da procedibilità a querela a procedibilità d’ufficio), allora la stessa si applicherà solo per il futuro e non retroagirà; - in caso contrario, dunque laddove la norma modifichi il regime in senso migliorativo (andando da procedibilità d’ufficio a procedibilità a querela), allora la stessa si applicherà anche ai casi passati, dando eventualmente la possibilità al soggetto, a suo tempo non querelante, di depositare la relativa querela “ora per allora”. Questa è la ragione per cui si procederà a fare una fotografia del regime di procedibilità vigente ad oggi, essendo estremamente difficoltoso effettuare una panoramica dei diversi regimi di procedibilità mutati nel tempo. In questi casi, invero, occorre partire dalla data di consumazione del reato e, poi, calcolare la relativa procedibilità tenendo a mente quanto detto sulla disciplina intertemporale e sulle norme vigenti al tempo della consumazione del reato. Ancora, va detto che il regime di procedibilità non è “bilanciabile” con altro regime più favorevole. Se una determinata fattispecie è procedibile d’ufficio per un’aggravante, tale dato non sarà mutato dalla contestuale presenza di una ulteriore aggravante in relazione alla quale si mantiene la procedibilità a querela. In questi casi può, tutt'alpiù, succedere che il reato divenga procedibile a querela laddove dovesse ritenersi insussistente l’aggravante che faceva scattare la procedibilità d’ufficio. Detto in altre parole, il fatto è e resta uno e se, per quel fatto, c’è un’aggravante che fa scattare la procedibilità d’ufficio, tale procedibilità rimarrà in relazione a quel fatto, anche laddove dovessero esserci ulteriori e diverse aggravanti per le quali la procedibilità è a querela. Ciò detto, analizziamo i casi richiesti. 1. Lesione personale lieve: - nella versione ordinaria, dunque nel caso in cui Tizio lede Caio (soggetto estraneo a Tizio), la procedibilità è a querela come specificato dal primo comma dell’articolo 582 c.p; - laddove commessa in danno di familiare, convivente o persona legata da relazione affettiva, la procedibilità continua a essere a querela stante il fatto che il secondo comma dell’articolo 582, nel prevedere la procedibilità d’ufficio per le ipotesi aggravate dall’art. 585 del c.p. - che a sua volta richiama l’ art. 577 del c.p. - ha espressamente escluso da tale procedibilità il comma 1, n. 1) e il comma secondo del predetto articolo 577, che hanno ad oggetto la commissione del fatto proprio ai danni di familiari, coniugi e congiunti vari (cfr. sul punto Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 01/07/2025) 25/07/2025, n. 27507); - quando commessa con uso di armi o altri strumenti atti ad offendere ai sensi dell’art. 585 c.p., è procedibile d’ufficio stante l’espresso rinvio a tale procedibilità nel caso di aggravamento delle lesioni nell’ipotesi del predetto articolo 585 c.p.; - quando commesse con uso di armi e in danno di familiare o convivente, la procedibilità resta d’ufficio stante l’aggravante dell’articolo 585 c.p. che non può essere “bilanciata” (come detto prima), nella sua procedibilità, da quella a querela prevista per il familiare o convivente. 2. Lesione personale grave o gravissima: Le lesioni personali gravi e gravissime sono sempre procedibili d’ufficio stante l’espressa previsione del comma 2 dell’articolo 582 c.p., che impone tale procedibilità nel caso dell’art. 583 del c.p., ovvero nel caso, per l’appunto, di lesioni gravi o gravissime. La stessa procedibilità si avrà, dunque, nei casi ipotizzati nel punto 2, lett. b), c) e d) della richiesta di parere proprio perché la lesione grave o gravissima impone una procedibilità d’ufficio che non può mai mutare, a meno che non si riveli infondata la sussistenza della lesione grave o gravissima in sé. 3. Con specifico riferimento a quanto richiesto al punto 3, la risposta è stata già data nelle parti precedenti del parere. Quanto alle pronunce giurisprudenziali, questa redazione non ne ha rinvenute sul caso specifico, anche perché si tratta di fattispecie alquanto chiare e per le quali difficilmente si sono posti problemi di interpretazione. 4. Casi speciali: a) lesioni (lievi o gravi) ai danni di esercenti professioni sanitarie o sociosanitarie (art. 583 quater del c.p.). Le lesioni gravi sono procedibili d’ufficio, come detto nel punto 2. Quanto alle lesioni lievi, anch’esse risultano procedibili d’ufficio stante l’espressa previsione dell’articolo 582 che richiama, al secondo comma e trattando della procedibilità d’ufficio, il secondo comma dell’art. 583-quater c.p., periodo primo, che fa proprio riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) della richiesta di parere; b) lesioni a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni (artt. 336 e 337 c.p., se concorrono). La procedibilità è a querela di parte stante il fatto che l’art. 582, nel richiamare l’articolo 583-quater c.p. per la procedibilità d’ufficio, fa esclusivo riferimento al comma secondo dell’articolo predetto e non già al primo, in cui si prevede l’aggravante per i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio. La domanda in merito al concorso con le fattispecie di cui agli artt. 336 e 337 c.p. non può trovare risposta in questo parere, dato che esula totalmente dalla materia trattata e dal preventivo sviluppato per la risposta; c) lesioni in ambito domestico non ancora inquadrabili come maltrattamenti ex art. 572 del c.p., ma con uso di arma. La procedibilità è d’ufficio stante l’espresso richiamo, ad opera del 582 c.p., all’articolo 585 c.p. che tratta proprio dell’uso delle armi. Ovviamente l’aggravante scatta solo laddove l’arma utilizzata risponda al paradigma previsto dagli ultimi due commi del menzionato articolo 585 c.p., che di “arma” dà anche una definizione specifica. 5. Quesito conclusivo: Le risposte ai punti 2 e 3 sono state date nel corpo del parere. Quanto al punto 1, invece, è la domanda a essere malposta perché non rispecchia le modalità di individuazione della procedibilità del reato. Non esiste una regola generale sulla procedibilità, ma esiste solo una regola specifica a seconda della data di consumazione del reato, che tenga conto della disciplina di procedibilità allora vigente e delle eventuali riforme successive (se vi sono state), che verranno applicate se favorevoli o non applicate se sfavorevoli, come detto sopra trattando dell’articolo 2 c.p. Questa redazione specifica che si è cercato di rendere il parere schematico per ragioni di comprensione, ma va rimarcato il fatto che molti temi trattati sono parte delle fondamenta del diritto penale e, per essere compresi, abbisognano necessariamente di essere approfonditi in modo molto più esteso e dettagliato. In ultimo, come al solito, si ricorda che alla P.G. operante basta trasmettere la notizia di reato col fatto accaduto; le questioni sulla procedibilità e sulla qualificazione giuridica dello stesso sono di competenza del solo magistrato. Hai anche tu un problema legale su questo argomento? Fai subito la tua domanda alla nostra redazione giuridica Norma di riferimento: Articolo 582 Codice Penale - Lesione personale | Quesito Q202231630 O. V. chiede venerdì 26/08/2022 - Puglia “Buongiorno avrei bisogno di una consulenza, sono vittima di un errore da parte di un fisioterapista osteopata. Tre anni fa mi sono rivolta a lui per un una seduta di fisioterapia (dimostrabile dalla fattura che mi ha rilasciato), senza una prescrizione medica mi ha eseguito delle manipolazioni e manovre, da allora la mia vita è cambiata drasticamente, ho riportato danni gravi e permanenti tanto da avere oggi un aggravamento dell’invalidità che prima era del 35% oggi è del 55%. Ho intrapreso un’ azione legale civile per un risarcimento danni e il medico legale ha riconosciuto un danno biologico del 30 %. Prima di cominciare la seduta non sono stata messa al corrente del tipo di trattamento che stava eseguendo e in che tratti del mio corpo l’avrebbe eseguiti. Leggendo in internet ho visto che si potrebbe intraprendere un’azione penale per il reato di esercizio abusivo della professione in quanto ha eseguito dei trattamenti in assenza di prescrizione medica. Le volevo chiedere se posso intraprendere un’azione penale nonostante sia in corso un’azione civile e se sono ancora nei tempi prima che vada in prescrizione. Se ho delle possibilità di vincere la causa. E se è un reato aver eseguito un trattamento senza mettermi al corrente di che tipo di trattamento stesse andando ad eseguire e senza spiegarmi i possibili rischi.” Consulenza legale i 04/09/2022 Prima di rispondere al parere, va subito chiarito che il comportamento del fisioterapista non è in alcun modo inquadrabile nel reato di esercizio abusivo della professione. In tale fattispecie, prevista e punita dall’ art. 348 del c.p., invero, incorre solo chi esegue una professione assoggettata a particolari iscrizioni in albi etc., senza aver mai conseguito l’abilitazione. A nulla rileva, dunque, l’assenza della prescrizione medica giacché, nel caso di specie, sembra intendersi che il fisioterapista fosse almeno in regola con i requisiti formali per lo svolgimento della professione. Ciò detto, va risposto al quesito del se può costituire reato eseguire un trattamento medico senza aver acquisito il preventivo consenso del paziente, previa un’esauriente esposizione della tipologia di terapia e dei rischi alla stessa connessi. E’, questo, un tema molto complicato che è stato oggetto di numerosi precedenti della Cassazione Penale. Senza entrare nel dettaglio di questioni giuridiche complesse, che avrebbero l’unico effetto di confondere ulteriormente uno contesto già di per sé enormemente articolato, possiamo immaginare due scenari: 1. il primo è quello in cui il fisioterapista non abbia adeguatamente informato il paziente (che, pertanto, non ha potuto prestare il consenso al trattamento) ma abbia agito rispettando ossequiosamente le leges artis (ovvero le prescrizioni di buona pratica clinica previste dalla scienza medica per quel determinato trattamento). In tal caso, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il medico potrebbe rispondere del reato di lesioni colpose, previsto e punito dall’ art. 590 del c.p.; 2. il secondo caso (che sembra essere più aderente alla dinamica presa in esame) è quello in cui il fisioterapista non abbia adeguatamente informato il paziente (che, pertanto, non ha potuto prestare il consenso al trattamento) e abbia agito senza rispettare ossequiosamente le leges artis. In tale ultimo caso, sempre secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la responsabilità sarà a titolo di lesioni dolose, secondo quanto previsto dall’ art. 582 del c.p.. Chiariti questi due particolari, occorre fare luce sul risarcimento. E’ noto a tutti che, nel corso del processo penale, la persona offesa dal reato può, mediante la costituzione di parte civile, esercitare l’azione civile onde ottenere il risarcimento del danno conseguito a seguito della commissione del reato. Va anche detto, però, che il codice di procedura penale, con l’ art. 75 del c.p.p., regola proprio i rapporti che intercorrono tra l’azione civile esercitata in sede civile e in sede penale. In particolare il primo comma stabilisce che se il soggetto ha già esercitato l’azione in sede civile e poi si costituisce, per le medesime voci di danno, nel processo penale, allora tale costituzione determinerà la rinuncia all’azione civile, che proseguirà solo in sede penale. Nel caso di specie, dunque, l’eventuale costituzione nel processo penale determinerà la rinuncia all’azione civile già proposta. Ciò, ovviamente, soltanto nell’ipotesi in cui il petitum tra le due azioni sia lo stesso. Facciamo un esempio. Tizio esercita l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale sofferto a seguito del reato di lesioni. Se Tizio, dopo aver depositato denuncia - querela per lo stesso fatto si costituisce parte civile nel processo penale sempre per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, allora rinuncerà implicitamente all’azione civile. Al contrario, se Tizio nel processo civile si costituisce solo per i danni patrimoniali, allora nel processo penale potrà pure costituirsi parte civile, ma solo per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, che è una voce di danno diversa da quella oggetto di petitum nel contenzioso civile. Hai anche tu un problema legale su questo argomento? 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